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Precari Scuola dell’Infanzia: decreto MIUR su ripartizione assunzioni

lentepubblica.it • 12 Agosto 2016

scuola infanziaIl Miur ha trasmesso con la nota 22701/16 il Decreto ministeriale 621/16 con il quale si autorizza l’assunzione in ruolo di 4.405 docenti di scuola dell’ infanzia (3619 comuni e 786 di sostegno). Si tratta del primo provvedimento ufficiale relativo alle assunzioni per il 2016/2017 di cui abbiamo dato notizia dopo l’incontro del 10 agosto.

 

La quota destinata alla scuola dell’infanzia per la quale è prevista una specifica procedura anche su base nazionale: 4405 posti di cui 3619 comuni e 786 di sostegno. La ripartizione per provincia è stata definita con il DM 621/16.

 

Le assunzioni avverranno, come previsto dalla legge 107/15, al 50% dalle graduatorie ad esaurimento e al 50% dalle graduatorie di merito dei concorsi 2016 (se conclusi). I posti non assegnati ad una delle due procedure si trasferiscono sull’altra con recupero nell’anno successivo.

 

Solo per la scuola dell’infanzia, in base a quanto previsto dal DL 42/16 convertito con legge 89/16, la ripartizione sarà al 50% alle GAE e 50% al concorso nelle regioni nelle quali è ancora presente la graduatoria del concorso del 2012 e dell’85% alle GAE e 15 per la fase nazionale degli inclusi nelle graduatorie del concorso 2012 non assunti nella loro regione. In questo caso non dovrebbe essere previsto il recupero nell’anno successivo trattandosi di procedure concorsuali distinte.

 

Al Decreto è allegata la disponibilità per provincia dei contingenti per posti comuni e posti di sostegno.

 

Ricordiamo che per le assunzioni 2016/2017 della scuola dell’infanzia è prevista una specifica procedura anche su base nazionale.

 

In base a quanto previsto dal DL 42/16 convertito con legge 89/16, la ripartizione sarà al 50% alle GAE e 50% al concorso nelle regioni nelle quali è ancora presente la graduatoria del concorso del 2012 e dell’85% alle GAE e 15 per la fase nazionale degli inclusi nelle graduatorie del concorso 2012 non assunti nella loro regione. In questo caso non dovrebbe essere previsto il recupero nell’anno successivo trattandosi di procedure concorsuali distinte.

Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza
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