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Graduatorie di Istituto: precisazioni su sanzioni e rinunce

lentepubblica.it • 7 Settembre 2015

graduatorieTra pochi giorni si concluderanno le operazioni relative all’assegnazione delle supplenze tramite le Graduatorie ad Esaurimento.

 

Per le supplenze non assegnate a tali graduatorie oppure per le supplenze temporanee si procederà con le nomine dalle graduatorie di istituto a partire dalla I fascia. Riepiloghiamo quali sono gli effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro per le supplenze assegnate a tali graduatorie.

 

Il riferimento è l’art. 8 del D.M. 131/2007 i cui effetti fanno riferimento SOLO ALL’ANNO SCOLASTICO IN CORSO, pertanto si annullano con l’inizio dell’anno scolastico successivo.

 

La RINUNCIA ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola comporta, esclusivamente per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell’offerta di supplenza, la collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia, se le cause della rinuncia non sono opportunamente giustificate e motivate.

 

La sanzione in caso di rinuncia alla supplenza su posto di sostegno non si applica al docente non in possesso di specializzazione.

 

Nota bene

 

  • La mancata risposta nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario (fax, telegramma, messaggio di posta elettronica, telefonata con risposta interlocutoria), equivale alla rinuncia esplicita (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014);

 

  • La sanzione si applica esclusivamente al secondo rifiuto nella medesima scuola. Pertanto, il primo rifiuto non comporta alcuna sanzione.

 

  • La sanzione si applica esclusivamente agli aspiranti che, al momento della proposta di supplenza e per il periodo della supplenza stessa, risultino totalmente inoccupati ovvero che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza. Non si applica, quindi, nessuna sanzioni in caso di rinuncia da parte di un supplente in servizio su spezzone orario (art. 13, comma 2 D.M. 353/2014).

 

  • Ai sensi della Nota MIUR 19 novembre 2007 Prot. n.AOODGPER. 21992 la sanzione non si applica quando l’aspirante interpellato appartiene a graduatorie di circoli o istituti diversi da quello in cui necessita la supplenza, in quanto gli aspiranti in questione non hanno chiesto di essere iscritti nella graduatoria del circolo o dell’istituto in cui viene proposta la supplenza (es. in caso di chiamate da istituti viciniori o da MAD).

 

  • La MANCATA ASSUNZIONE IN SERVIZIO DOPO L’ACCETTAZIONE comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie, se le cause della mancata assunzione di servizio dopo l’accettazione non sono opportunamente giustificate e motivate.

 

  • L’ABBANDONO DEL SERVIZIO comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento, se le cause dell’abbandono del servizio non sono opportunamente giustificate e motivate .

 

 

 

ALTRI CASI

 

 

  • Il docente che ha accettato una supplenza da GAE ad orario ridotto per mancanza di posti interi, oltre ad essere riconvocato in caso di successive disponibilità di cattedre complete (sempre da GAE), potrà rinunciare allo spezzone per accettare un posto intero .

 

Se invece, sempre da GAE, pur in presenza di posti interi, il docente ha accettato uno spezzone, potrebbe essere riconvocato dalle GAE con la sola possibilità di completamento per altre classi di concorso cui ha titolo, mentre per la classe di concorso dello spezzone può completare unicamente da graduatorie d’istituto.

 

Parimenti se un docente non si è presentato alle convocazioni da GAE (è quindi risultato assente) mantiene il diritto ad accettare eventuali incarichi da quelle d’istituto anche per tutte le classi di concorso cui ha titolo.

 

  • il personale che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle lezioni od oltre ha facoltà, nel periodo dell’anno scolastico che va fino al 30 di aprile, di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata sino al termine delle lezioni od oltre.

 

  • il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento.

 

  • è facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio, nominato in base alle precedenti graduatorie, lasciare la supplenza in atto per accettarne altra di qualsiasi tipologia (quindi anche supplenza “breve”) propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto (definitive).

 

  • è consentito lasciare una supplenza temporanea per accettare una supplenza sino alla nomina dell’avente titolo, esclusivamente per disponibilità relative a posti di sostegno.

 

Ciò può avvenire anche se il docente non ha la specializzazione per il sostegno.

 

Lo scopo è infatti quello di coprire prioritariamente i posti di sostegno, in modo da tutelare il più possibile il diritto allo studio e all’integrazione scolastica dei soggetti in disabilità.

 

  • non è possibile, in nessun caso e per nessuna tipologia di supplenza, lasciare un incarico conferito “fino ad avente titolo” per un altro sempre “fino ad avente titolo”.

 

  • per le supplenze conferite sia su posti di sostegno che su posti di insegnamento comune, quando al medesimo docente e sul medesimo posto sia attribuita prima una supplenza temporanea in attesa dell’avente titolo e poi una supplenza annuale (31/8) o temporanea sino al termine delle attività didattiche (30/6), l’intero periodo assume il regime giuridico del provvedimento attribuito a titolo definitivo.
Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Paolo Pizzo
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