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Registro elettronico a scuola: è obbligatorio oppure no?

lentepubblica.it • 8 Marzo 2023

registro-elettronico-scuola-obbligatorioLa scuola, negli ultimi anni, ha subito un graduale processo di digitalizzazione e dematerializzazione, con strumenti quali il registro elettronico che sono diventati sinonimo di ordinarietà: ma questo registro digitale è obbligatorio oppure no?


Attraverso il registro elettronico ogni professore, dotato di un pc/tablet, ha la possibilità di accedervi ed è, quindi, in grado di poter inserire i voti delle interrogazioni e dei compiti in classe nonché delle assenze, dei ritardi, delle uscite anticipate e delle giustificazioni.

Attraverso le credenziali fornite dalla segreteria didattica, il docente accede esclusivamente ai dati riguardanti le sue classi e le sue materie, direttamente in aula. I dati inseriti, sono registrati nell’archivio dell’istituto.

Registro elettronico a scuola: è obbligatorio oppure no?

Ma in molti si chiedono se questo registro rappresenti un obbligo esclusivo o se esiste la possibilità di deroga al suo utilizzo.

I problemi sono sorti poiché in molti istituti scolastici i dirigenti scolastici hanno di fatto imposto ai docenti l’utilizzo del registro elettronico in sostituzione di quello cartaceo, in ogni ordine e grado, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Scopriamo in breve cosa dice la normativa e cosa sostengono alcune recenti sentenze sulla materia.

La normativa

Il decreto legge n° 95/2012 ha introdotto, per le istituzioni scolastiche e i docenti, l’obbligo di dotarsi di registro elettronico a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013.

Un obbligo teoricamente rafforzato dalla legge n. 135/2012 che accanto all’utilizzo del registro elettronico di classe ha previsto anche le iscrizioni on line e l’informatizzazione delle comunicazioni scuola-utenza, compreso l’invio informatico della pagella (che diventa obbligatorio).

Quindi da almeno un decennio che i vari governi spingono con forza sulla dematerializzazione burocratica e amministrativa anche in ambito scolastico.

La giurisprudenza

Tuttavia negli ultimi anni alcune Sentenze hanno messo in dubbio la fondatezza di una parte di questi obblighi, soffermandosi in modo particolare sull’adozione obbligatoria del registro in formati diversi da quello cartaceo.

La recente giurisprudenza ha infatti posto l’attenzione sul mancato piano di dematerializzazione previsto dal decreto stesso che doveva regolamentare la digitalizzazione delle procedure amministrative nelle scuole.

Una lacuna cui spesso si sono appellati anche gli stessi docenti in alcuni istituti scolastici. A supportare questa visione sono arrivate negli anni alcune interessanti sentenze della Corte di Cassazione.

In primo luogo sentenza n. 47241 del 21/11/2019 ribadisce che la mancanza a livello legislativo di un vero e proprio piano di dematerializzazione vanifica gli effetti della legge e determina la coesistenza, nella pratica, di entrambe le forme di registri, quella cartacea e quella elettronica.

Inoltre altre due sentenze del tribunale di Catania vanno in questa direzione:

  • la sentenza dell’8/9/2020 che ritiene che queste norme hanno una valenza meramente programmatica, non essendoci stata una successiva regolamentazione attuativa
  • e la deliberazione del 2/12/2020, che annulla la sanzione disciplinare inflitta da una Dirigente Scolastica ad alcune insegnanti si erano rifiutate di utilizzare il registro elettronico.

In conclusione: è uno strumento obbligatorio?

La risposta a questa domanda è negativa: il registro elettronico di classe non è obbligatorio e non può nemmeno essere imposto.

Pertanto resta ancora consentito l’utilizzo anche di forme di registro cartacee, a meno che il Collegio docenti non deliberi il suo utilizzo nella scuola (che comunque deve essere dotata delle infrastrutture necessarie e adatte allo scopo).

E sono comunque illegittime le sanzioni e i comportamenti vessatori nei confronti dei docenti che, con adeguata motivazione, decidono di non utilizzarlo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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vincenzo
vincenzo
13 Settembre 2023 18:25

La carta nella P.a. significa ed e’ mafia e truffa: Tutti I bancomat e Pos archiviano elettronicamente ,senza carta. Tutti si scambiano dati ed informazioni elettronicamente ,senza carta. I bancomat e Pos sono in utilizzo da piu’ di 40 anni I mafiosi ne’ archiviano ne’ scambiano dati elettronicamente, ma esclusivamente tramite carta. E’obbligo produrre i propri documenti originali esclusivamente in modalità digitale e a gestire digitalmente l’intero ciclo di vita del documento. 2)E’ fatto divieto scambiarsi documenti e/o comunicazioni in formato cartaceo..(agenda digitale). 3)Mai piu’ carta (art.47 del nuovo codice dell’Amministrazione digitale). 4)La politica dichiara guerra alla carta nella PA… Leggi il resto »

vincenzo
vincenzo
13 Settembre 2023 18:29

Coppola: “La carta resiste nella PA perché è utile alla corruzione” Togliere la carta negli uffici non è solo una questione di risparmi. Questo è persino secondario. Ma è soprattutto perché non si vuole essere controllati nel proprio operato. Ed è per questo motivo che è così difficile eliminare la carta. E per eliminare la carta non c’è bisogno di una nuova norma. Non è necessaria una disposizione che sancisca l’obbligo di eliminazione . Già dal rispetto delle norme attuali discende l’obbligo a fare tutto con il digitale nella PA,ma la carta risulta utile ai corrotti che amano operare contra-legem… Leggi il resto »

vincenzo
vincenzo
13 Settembre 2023 20:24

Statuto del cittadino a “mentalita’ mafiosa”.

Modus operandi (carta) modus educando (omerta’)modus vigilando(menefreghismo nei confronti della trasparenza e della corruzione) Carta e’ mafia ,truffa,danni erariali, danni ambientali come evidenziato nei due precedenti commenti eliminati.

vincenzo
vincenzo
13 Settembre 2023 21:13

L’amore» per carta e inchiostro gli è costato caro: un’azione disciplinare disposta dal ministro della giustizia Andrea Orlando. È successo al giudice Giuseppe Limongelli, della I sezione del tribunale civile di Busto Arsizio. La motivazione era stata messa nero su bianco dallo stesso Limongelli: «Un giudice usa sottolineare ed utilizzare brani rilevanti dei documenti nonché, questo giudice, piegare le pagine dei documenti così da averne pronta disponibilità quando riflette sulla decisione». E proprio perché «non si può sottolineare lo schermo del computer» né «porre orecchiette allo schermo» né tantomeno «sottoporre come costo allo Stato delle copie dei medesimi» la concessione… Leggi il resto »