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Indicazioni sulla mobilità dei neo ammessi in ruolo della Scuola

lentepubblica.it • 1 Dicembre 2014

Mobilità neoimmessi in ruolo: prende punti solo il concorso ordinario. Ssis e corsi riservati non sono riconosciuti, parzialmente Scienze della formazione primaria. Nessuna novità dall’ipotesi di contratto 2015/16.

Da anni le tabelle dei titoli per la mobilità sono invariate e contemplano solo l’attribuzione di 12 punti al concorso ordinario, mentre non valutano il percorso Ssis, nè a livello concorsuale, nè come specializzazione, nè i corsi riservati con i quali è stato possibile conseguire l’abilitazione nel corso degli ultimi 10 anni, nè la specializzazione per le attività didattiche di sostegno e solo in parte il corso di Laurea in Scienze della formazione primaria

L’ipotesi di contratto a.s. 2014/15 (firmata da CGIL, CISL, UIL, SNALS, non da GILDA UNAMS) prevede, nelle tabelle di valutazione dei titoli, una differenziazione notevole a livello di punteggio valido per le operazioni di mobilità (ai neo assunti servono per l’assegnazione della sede definitiva di titolarità, per gli altri ai fini di un eventuale trasferimento o per la graduatoria interna di istituto) a seconda della modalità con cui ci si è iscritti nella graduatoria da cui è derivata l’immissione in ruolo.

Il concorso ordinario viene valutato ai sensi del punto B) della tabella di valutazione dei Titoli Generali

B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l’accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (10) punti 12

Si valuta solo il concorso relativo al ruolo in cui è assunti a tempo indeterminato.

La mancata valutazione delle altre abilitazioni (Ssis, corso riservato/speciale) e della specializzazione di sostegno è invece indicata alla nota 11:

“Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di disabilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).

Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio”

La valutazione del corso di Laurea in Scienze della formazione primaria

La nota n. 12) del Contratto afferma “non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza”.

Il diploma di laurea in scienze della formazione primaria non si valuta in quanto è un titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.

Pertanto alla laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-infanzia, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola primaria, deve essere attribuito il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza;

ai docenti in ruolo nella scuola dell’infanzia che siano in possesso di laurea in scienze della formazione primaria con indirizzo-primaria, titolo non utile ai fini dell’accesso al ruolo della scuola dell’infanzia, verrà riconosciuto il punteggio di n. 5 punti in quanto titolo aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza.

 

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

 

 

 

servizio, graduatorie, tabelle, personale

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