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Edilizia Scolastica: sbloccati i primi interventi del Decreto Mutui

lentepubblica.it • 4 Agosto 2015

pratiche edilizieSbloccati per il 2015 più di 739 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e costruzione di nuove scuole. Il Ministro dell’Istruzione, Stefania Giannini, ha firmato il decreto interministeriale Miur – Mef che autorizza le Regioni a stipulare i mutui agevolati con la Banca europea degli investimenti (BEI).

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzato l’utilizzo – da parte delle Regioni, per il finanziamento degli interventi inclusi nei piani regionali triennali di edilizia scolastica di cui alla programmazione unica nazionale 2015-2017, ai sensi dell’articolo 2 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015 – dei contributi pluriennali di euro 40.000.000,00 annui, decorrenti dal 2015 e fino al 2044, previsti dall’articolo 10del decreto-legge n. 104 del 2013, per le finalità, nella misura e per gli importi a ciascuna Regione assegnati per effetto dei decreti richiamati in premessa.

 

L’utilizzo dei contributi pluriennali di cui al comma 1, quantificato includendo nel costo di realizzazione dell’intervento anche gli oneri di finanziamento, avviene per i singoli beneficiari sulla base di quanto riportato nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente decreto, in relazione alla decorrenza e alla scadenza degli stessi, al netto ricavo attivabile a seguito delle operazioni finanziarie di attualizzazione, con oneri di ammortamento per capitale e interessi posti a carico del bilancio dello Stato, che le Regioni, soggetti beneficiari dei contributi, sono autorizzate a perfezionare con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché al piano delle erogazioni del netto ricavo stesso, che indica il limite massimo degli importi utilizzabili in ciascun anno.

 

Eventuali variazioni del suddetto piano, derivanti da esigenze adeguatamente documentate dei soggetti beneficiari dei contributi devono essere preventivamente comunicate al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca che provvede a richiedere autorizzazione in tal senso al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

 

Al fine di ottimizzare la gestione delle operazioni oggetto del presente decreto, il perfezionamento delle stesse può avvenire mediante la stipula di un contratto di mutuo sulla base di uno schema tipo, che deve essere sottoposto al preventivo nulla osta del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione VI. Entro 30 giorni dalla stipula del contratto di mutuo, l’Istituto finanziatore deve notificare al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e al Ministero dell’economia e delle finanze copia conforme dei contratti di mutuo perfezionati.

 

Nel contratto di mutuo stipulato con l’Istituto finanziatore, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia e, in particolare, di quanto previsto dall’articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, deve essere inserita apposita clausola che prevede l’obbligo a carico dello stesso di comunicare, al massimo entro 30 giorni dalla stipula, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro (Direzione II e VI) e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato generale per le politiche di bilancio – Ufficio XVI), all’ISTAT e alla Banca d’Italia, l’avvenuto perfezionamento dell’operazione finanziaria con indicazione delle informazioni di cui al prospetto allegato alla circolare del Ministero dell’economia e delle finanze 24 maggio 2010, n. 2276, tenuto conto della tipologia dell’operazione finanziaria perfezionata.

 

L’erogazione del netto ricavo derivante dell’attualizzazione dei contributi pluriennali deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare di quanto previsto dall’articolo 4 del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, così come modificato dal successivo decreto interministeriale 27 aprile 2015. In ogni caso l’erogazione dei contributi da parte del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è effettuata su base pluriennale e in misura non eccedente l’importo dei contributi stanziati annualmente in bilancio.

 

Per quanto previsto dalla vigente normativa contabile, le risorse impegnate ed eventualmente non pagate entro il termine dell’esercizio di competenza possono essere erogate negli esercizi successivi. Le somme erogate che non sono utilizzate dai soggetti beneficiari dei contributi devono essere versate da parte dello stesso soggetto all’entrata del bilancio dello Stato.

 

 

Fonte: MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
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