Che ruolo ha il Dirigente scolastico nella scuola Primaria?
La Legge 30 ottobre 2008, n. 169 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”) all’art. 3 recita:
Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall’alunno. 1-bis. Nella scuola primaria, i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.
Il DPR 122/2009 all’art 2/1 specifica:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe…
È chiaro quindi che ai sensi delle norme richiamate la valutazione finale nella scuola primaria è affidata ai soli docenti della classe con esclusione quindi del dirigente scolastico.
Che ruolo ha il Dirigente scolastico nella scuola di I e II grado?
Il DPR 122/2009 agli artt. 2/1 e 4/1 specifica:
“La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata […] nella scuola secondaria di primo e secondo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza”.
Quali quindi le differenze tra scuola primaria e di I/II grado?
Mentre nella scuola secondaria sono ammessi alla classe successiva, ovvero all’esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, nella scuola primaria la decisione di non ammettere l’alunno alla classe successiva deve essere assunta all’unanimità e solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.