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Scuola: un bilancio su termine contratti, ferie, TFR e disoccupazione

lentepubblica.it • 30 Giugno 2015

contrattiSi concludono oggi i contratti “fino al termine delle attività didattiche”. In attesa del prossimo contratto, che auguriamo dal 1° settembre, quali sono i diritti del personale della scuola.


Termine contratti.

Ferie

Le ferie dei docenti con contratto al 30/6 saranno monetizzate nella misura data dai giorni di ferie spettanti, detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale.

 

Cosa si intende per “periodo di sospensioni delle lezioni”

 

Sostanzialmente tutti quei giorni in cui la scuola è aperta ma non ci sono lezioni:

 

 

  1. dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;
  2. Vacanze natalizie e pasquali;
  3. L’eventuale sospensione delle lezioni per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;
  4. Dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giungo esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (es. collegi dei docenti).

 

 

Purtroppo, come già accaduto per gli anni precedenti, l’importo risultante da questa sottrazione, sarà veramente esiguo.

 

Disoccupazione

 

Le procedure necessarie per presentare la domanda per la richiesta della NASPI una volta concluso il contratto di lavoro. La NaSpI è destinata a tutti i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro. Esclusi dal trattamento sono i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato (entrambe le categoria sono tutelate da altra regolamentazione).

 

Anche i lavoratori che hanno presentato le dimissioni per giusta causa potranno beneficiare dell’indennità di disoccupazione. La circolare Inps 94 del 12 maggio 2015 chiarisce quello che si intende per giusta causa: tutte le cessazioni del rapporto di lavoro che sono motivate

 

 

  • dal mancato pagamento della retribuzione;

 

  • dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;

 

  • dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;

 

  • dal c.d. mobbing;

 

  • dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art.2112 co.4 codice civile);

 

  • dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;

 

  • dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.

 

Il lavoratore che voglia usufruire della NASpI deve possedere i seguenti requisiti:

 

 

  • Stato di disoccupazione

 

  • Deve poter far valere almeno 13 settimane contributive accreditate nei 4 anni precedenti l’evento di disoccupazione

 

  • Deve poter far valere, nei 12 mesi precedenti l’evento di perdita involontaria del lavoro, 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo.

 

 

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)
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