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Scuola, Lavoratrici in stato di gravidanza: quando si possono astenere dal servizio?

lentepubblica.it • 31 Luglio 2017

gravidanza-02Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori pericolosi, faticosi e insalubri sono per definizione temporaneamente non idonee a svolgere quelle lavorazioni.


Spetta al dirigente scolastico, nella valutazione dei rischi, tenere in considerazione anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in fase di allattamento, definendo le condizioni di lavoro incompatibili e le misure di prevenzione e protezione da adottare a tutela delle lavoratrici madri.

 

Se volete avere maggiori informazioni su quando comunicare una gravidanza a Scuola potete leggere qui il nostro approfondimento sull’argomento.

 

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Le condizioni di rischio che, in ambito scolastico, potrebbero motivare l’astensione dal lavoro sono:

 

  • postazione eretta: per più di metà dell’orario di lavoro
  • movimentazione carichi: se l’indice di rischio è uguale o superiore a 0,85
  • agenti biologici: l’agente infettivo che comporta elevato rischio di contagio, soprattutto nella fascia di età 0-3 anni, è il citomegalovirus, per il quale non esiste sicura copertura immunitaria; la trasmissione avviene attraverso urine e saliva. Il virus della varicella costituisce un rischio (nelle prime 20 settimane di gestazione) se la lavoratrice non ha copertura immunitaria
  • utilizzo professionale di mezzi di trasporto: in tutte le situazioni in cui la guida su auto rientra tra le attività proprie della mansione
  • rumore: se il livello di esposizione è uguale o superiore a 80 dB(A);
  • sostanze chimiche: solo in caso in cui il rischio comporti la sorveglianza sanitaria (“rischio non irrilevante per la salute”)
  • videoterminali: l’utilizzo di PC non rappresenta una situazione di incompatibilità ma richiede modifiche delle condizioni e dell’orario di lavoro in relazione alle variazioni posturali legate alla gravidanza che potrebbero favorire l’insorgenza di disturbi dorso lombari (DM Lavoro “Linee guida d’uso dei videoterminali” del 2.10.00).

 

 

La lavoratrice, per poter accedere ai diritti stabiliti dalla legge, deve segnalare al datore di lavoro la propria condizione, presentando il certificato medico che attesti lo stato di gravidanza, la data dell’ultima mestruazione e la data presunta del parto.

 

Il dirigente scolastico è tenuto a prendere immediate provvedimenti nel caso di un’eventuale situazione valutata preventivamente a rischio, provvedendo ad assegnarla ad altra mansione compatibile, dandone comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro.

 

La mansione alternativa può essere anche di qualifica inferiore senza che comunque la dipendente perda il diritto alla retribuzione relativa alla mansione precedente (art. 7 D.Lgs. 151/02).

 

Qualora il dirigente scolastico non abbia la possibilità di effettuare un cambio di mansione, deve darne immediata comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro che attiva la procedura per l’astensione anticipata dal lavoro.

 

Tale astensione, oltre ad interessare il periodo della gravidanza, può, in alcune situazioni di rischio, estendersi fino a sette mesi dopo il parto.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Natalia Carpanzano
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