Il Ministero dell’Istruzione assediato dal Jobs Act e dalle proteste degli studenti, emana un documento contraddittorio e pletorico. Clamoroso dietrofront sul Registro nazionale delle imprese.
Nei giorni scorsi, in vista della entrata in vigore delle norme della Legge 107/15 sull’alternanza scuola lavoro, il MIUR ha emanato una “Guida operativa” ad uso delle istituzioni scolastiche, con la quale fornisce una “rilettura” delle norme vigenti sull’argomento, nonché indicazioni riguardo alla realizzazione dei relativi percorsi formativi. In questa nota ripercorriamo i punti più problematici.
Sono, invece, previste alcune specificazioni:
Il dirigente scolastico individua le imprese con le quali stipulare le convenzioni per l’alternanza scuola lavoro dal registro nazionale e redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni.
Istituito a decorrere dall’a.s. 2015/16 presso le Camere di commercio il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, articolato in
È infine prevista l’applicazione alle imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro di alcune delle disposizioni previste dal D.L. 3/2015, relative alle Piccole e Medie Imprese (PMI) innovative.
In premessa occorre sottolineare come non sia affatto chiaro il valore giuridico del testo, tenuto conto che in diversi punti esso ha carattere innovativo e che in altre appare difforme rispetto alla normativa di riferimento. Inoltre, un documento di siffatte dimensioni, non è sostanzialmente utilizzabile né da famiglie e studenti, ma neanche dai soggetti interessati a sottoscrivere convenzioni con le scuole.
La notizia più clamorosa è la seguente: non vi sarebbe alcun obbligo per le scuole, a partire dal 2016, di sottoscrivere convenzioni esclusivamente con i soggetti iscritti nel registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro istituto presso le Camere di commercio. Infatti la “Guida” recita testualmente: “Le convenzioni possono essere stipulate, tuttavia, anche con imprese, musei e luoghi di cultura e di arte, istituzioni, che non sono presenti nel Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro. La mancata iscrizione del soggetto ospitante nel suddetto Registro non preclude, quindi, la possibilità, da parte del suddetto soggetto, di accogliere studenti per esperienze di alternanza.” Insomma avevamo capito male!
Altra constatazione sorprendente. I contenuti della “Guida” non sono aggiornati rispetto ai provvedimenti che si stanno emanando in questi giorni.
Nel paragrafo relativo allo schema di decreto sull’apprendistato per l’acquisizione del diploma di scuola secondaria di II grado, nel quale, peraltro, sono chiaramente delineate e definite ledifferenze tra alternanza e apprendistato, si citano i requisiti formativi (di fondamentale importanza, sottolineamo noi) che devono possedere i datori di lavoro che intendono assumere giovani con contratto di apprendistato. Tra questi vengono citati precedenti esperienze nella formazione di apprendisti, di tirocinanti o di studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro. Ebbene tutta la parte dei requisiti formativi è stata cassata nella Conferenza Stato Regioni del 1° ottobre scorso. La decisione è chiara: per l’assunzione di giovani in apprendistato la capacità formativa dell’impresa non è un requisito né utile né indispensabile. A parte la totale irrazionalità di questa scelta, si acuisce l’impressione di un Ministero dell’Istruzione non all’altezza della situazione e totalmente succube del Ministero del Lavoro.
E che MIUR sia sotto assedio è dimostrato dal fatto che, a fronte della meticolosa descrizione della differenza tra apprendistato e alternanza, la “Guida” utilizza tutto l’armamentario lessicaleper dimostrare che l’alternanza ha come finalità quello di dare risposte alle “richieste del mercato del lavoro”
Tutto ciò puzza mille miglia di scelta ideologica e conferma una idea di scuola che perde i connotati di luogo democratico, sociale e culturale per essere piegata ai bisogni delle imprese. Questo è in evidente contraddizione con il fatto che l’alternanza è una metodologia didatticaper acquisire le competenze del profilo educativo, culturale e professionale definito per ciascun percorso di studi e che essa, nell’arco di un triennio, diventerà obbligatoria per tutti gli studenti, circa un milione e mezzo, del secondo biennio e ultimo anno della scuola secondaria di II grado.
In questo quadro il rischio, più volte denunciato dalla FLC CGIL e dalle associazioni studentesche, che l’alternanza serva a mascherare prestazioni lavorative gratuite, è più che fondato, tenuto conto che la Legge 107/15 consente di effettuare il percorso in alternanza durante i periodi di sospensione della attività didattiche.
I continui richiami alla co-progettazione “paritaria” tra scuola e soggetti ospitanti (nella “Guida” si parla di persino di competenze didattiche del tutor formativo esterno, senza peraltro fornire alcuno strumento di accertamento) appaiono forieri di forti conflittualità nelle istituzioni scolastiche, tenuto conto che qualsiasi attività dovrà contribuire a realizzare il profilo educativo, culturale e professionale degli studenti (di tutti gli studenti!) definito dai regolamenti di riordino della scuola superiore.
Sul nodo risorse finanziarie la “Guida” non fornisce alcun chiarimento rispetto a quanto previsto dalla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2015, così come denunciato dalla FLC CGIL in una precedente notizia.
Riguardo alle buone pratiche di alternanza il richiamo solo alla “Bottega scuola”, alla “Scuola Impresa” e a poche altri casi, appare francamente irrispettoso delle innumerevoli esperienze e professionalità presenti da anni nelle istituzioni scolastiche autonome.
Nei percorsi di istruzione per gli adulti l’alternanza scuola lavoro, in quanto metodologia didattica, rappresenta un’opportunità e non un obbligo per gli studenti iscritti, rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche.
Ricordiamo che su tutta la partita Alternanza Scuola Lavoro le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto scuola hanno chiesto la convocazione urgente di un incontro.
Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza