Il comma 180 prevede che il Governo “è delegato ad adottare, (…) uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di istruzione”.
Le materie dei decreti legislativi sono indicate nel comma 181
I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dall’art. 20 della legge 59/97, tra cui segnaliamo
L’iter di approvazione dei decreti legislativi è stabilito dal comma 182 e dal comma 181
La tempistica di adozione dei provvedimenti è definita dai commi 180 e 182
Pertanto solo nel caso in cui il governo, dopo la deliberazione preliminare, chieda il parere alle Commissioni Parlamentari entro il 15 gennaio 2017 il termine di scadenza per l’esercizio della delega sarà automaticamente prorogato al 16 aprile 2017.
Segnaliamo che nel consueto decreto legge milleproroghe di fine anno (DL 30 dicembre 2016, n. 244) non è stato possibile prevedere alcun rinvio della scadenza della delega, in quanto l’ultimo comma dell’art. 72 della Costituzione prevede esclusivamente l’utilizzo della procedura ordinaria per i disegni di legge di “delegazione legislativa”
Occorre inoltre ricordare che recentemente la Corte Costituzionale ha pubblicato due pronunce che potrebbero avere forti ripercussioni su alcune deleghe. In particolare con la sentenza 284/16 la Corte ha dichiarato incostituzionale la parte della legge 107/15 che, riguardo alla istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione 0/6 anni, consentiva al governo di esercitare la delega anche sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi per l’infanzia. Inoltre con la sentenza n. 275/16, la Corte, pronunciandosi su una legge della Regione Abruzzo, ha stabilito che il diritto allo studio e all’educazione degli alunni disabili “non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali”. Si tratta di un diritto incomprimibile che non può essere soggetto a limitazioni determinate da equilibri di bilancio. “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione.” È evidente che di tale sentenza si dovrà tenere conto nella delega relativa a inclusione e disabilità.
Le risorse
Il comma 184 della legge 107/15 prevede espressamente che dall’attuazione delle deleghe non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il medesimo comma specifica che nel caso una o più deleghe comportino maggiori oneri si devono apportare corrispondenti tagli sugli altri provvedimenti affinché si realizzi la neutralità finanziaria complessiva nell’adozione dei decreti legislativi. Nel caso in cui i maggiori oneri non trovino compensazione tra le varie deleghe, i provvedimenti onerosi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
La legge di bilancio 2017 (legge 232 dell’11 dicembre 2016) per l’attuazione delle deleghe previste dal comma 181, ha stanziato le seguenti risorse aggiuntive
Anno finanziario 2017: € 300.000.000,00
Anno finanziario 2018: € 400.000.000,00
Anno finanziario 2019: € 500.000.000,00
Tali risorse sono state reperite nell’ambito delle riprogrammazioni e delle variazioni quantitative (de-finanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella legge di bilancio. In altre parole non si tratta di risorse in più nel bilancio dello Stato ma di risorse prelevate da altre voci e da altre annualità.
Le risorse destinate alle deleghe sono state allocate nel capitolo 1285 del bilancio del MIUR denominato «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica» istituito dal comma 202 della legge 107/15. Ricordiamo che tale Fondo aveva subito rilevanti riduzioni a seguito dell’emanazione di una serie provvedimenti. Ad esempio per il 2017 la cifra originaria di € 104.000.000,00, dapprima incrementata per il rinvio di un anno dell’applicazione del cosiddetto “school bonus” (legge 208/15 comma 232), si è ridotta a € 76.343.000,00 per finanziare le scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità (DL 42/16 art. 1 quinquies), per incrementare i compensi dei commissari del concorso per docenti (DL 42/16 art. 2 quater), per finanziarie le misure urgenti per lo svolgimento dell’anno scolastico 2016/2017 nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (DL 189/16, art. 18-bis comma 5).
Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza, CGIL