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Scuola, il sabato e la domenica nelle assenze per malattia: chiarimenti

lentepubblica.it • 28 Ottobre 2014

L’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato prevede che, in mancanza di una diversa previsione contrattuale, nel calcolo del periodo di assenza per malattia devono essere computati anche i giorni festivi che ricadano nello stesso (Cass. 1.6.1992 n. 6599; Cass. 4.3.1991 n. 2227; Cass. 26.2.1990 n. 1459; Cass. 22.2.1990 n. 1337). Analizziamo invece i casi in cui il sabato e la domenica sono intercorrenti tra due periodi di assenza per malattia.

A scanso di equivoci è utile precisare che, qualora l’orario di lavoro sia articolato su cinque giorni (o il sabato sia il “giorno libero” nel caso dei docenti) e l’ultimo giorno di assenza, in base al certificato medico, coincida con la giornata di venerdì, non dovranno MAI essere calcolati come assenza il sabato e la domenica successivi se il dipendente fa rientro in servizio il lunedì.

Di seguito riportiamo tutti i pareri che sono stati espressi in materia per gli altri casi:

1. La nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato con nota n. 101446 del 17/07/1997, in merito al quesito posto dall’allora MPI circa il modo in cui andasse considerato il dipendente che, in caso di assenza per malattia, dopo aver presentato una certificazione medica attestante una prognosi pari alla durata della settimana lavorativa, escludendo pertanto il sabato e la domenica, rimanesse ancora assente per malattia anche per tutta la successiva settimana lavorativa, ha precisato che i giorni di sabato e domenica sono da ricomprendere e computare senza soluzione di continuità in un unico periodo di assenza per malattia.

2. La nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, ha ribadito che i giorni festivi interposti senza soluzione di continuità tra due periodi di malattia giustificati da due separati certificati che non lo contemplino sono comunque da considerare assenza per malattia e si cumulino con i periodi inclusi nei certificati stessi.

3.  La Ragioneria Generale dello Stato – IGOP prot. n. 126427 del 16 gennaio 2009 con un parere  richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica sull’art.71 del D.L. 112/2008 chiarisce che “con riferimento all’individuazione della retribuzione giornaliera il relativo computo va effettuato in trentesimi dal momento che, secondo il consolidato orientamento in materia di servizio, le giornate di sabato e domenica intercorrenti tra due periodi di assenza malattia vengono anch’esse considerate assenze per malattia e assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio”.

4. Nel 2004 il Tesoro ha precisato che i giorni non lavorativi fra due periodi di malattia certificati con diagnosi diverse devono essere considerati alla stregua di giorni di assenza per malattia.  In questo caso la posizione di stato giuridica di malattia è unica e comprende anche i giorni non lavorativi.

5. La nota del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato prot. 108127 del 15/6/1999, afferma che se l’assenza è continuativa ma si riferisce a 2 istituti giuridici diversi (es. malattia e poi congedo parentale o viceversa), l’uno fino al sabato e l’altro dal lunedì, quindi con la domenica di mezzo ma senza quindi l’effettiva presa di servizio, la domenica non è da comprendere nel periodo di assenza.

6. Se l’assenza per visita specialistica è imputata a malattia, il giorno festivo ricompreso tra due visite specialistiche o tra assenza per malattia e visita specialistica dovrà essere  considerato, senza soluzione di continuità, quale unico periodo di malattia.

7. Come viene considerata la giornata libera del sabato compresa tra due periodi di assenza per malattia?

In un Orientamento applicativo per il comparto Scuola l’ARAN si esprime così:
“Per quanto riguarda l’eventualità che il sabato previsto come giornata libera sia compreso tra due periodi di assenza per malattia  si considera, a parere dell’Agenzia, un unico periodo di assenza per malattia se il docente non si sia reso disponibile per la ripresa in servizio”.

 

 

FONTE: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it)

AUTORE: Paolo Pizzo

 

 

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