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Sicurezza Scuole: sindaco non può scaricare responsabilità sul dirigente?

lentepubblica.it • 6 Luglio 2017

sicurezza scuolaLa Corte di cassazione, con la sentenza n. 32358/2017, si è espressa sul delicato tema della sicurezza nelle Scuole e sulla responsabilità di Sindaco o Dirigente Scolastico in caso di violazione delle norme.


In tema di tutela e sicurezza dei luoghi di lavoro negli Enti Locali: per datori di lavoro si intende in questo caso il dirigente scolastico. La mancata verifica della regolare manutenzione della scuola e dell’eliminazione dei difetti rilevati costituivano l’accusa al sindaco in qualità di datore di lavoro del personale scolastico. Qualifica che, in realtà, in base al Dlgs 81/2008, come già detto, riveste il dirigente.

 

Tuttavia la responsabilità penale per la mancata verifica sulla sicurezza della scuola materna comunale ricade direttamente sul sindaco, se questo non dimostra di avere correttamente delegato il dirigente comunale nel suo ruolo di responsabile del servizio scuole . E, l’onere della prova dell’avvenuta delega incombe sul primo cittadino, in qualità di datore di lavoro dei dipendenti pubblici scolastici.

 

La mera indicazione di altro soggetto responsabile non è appunto sufficiente a dimostrare in giudizio di aver delegato i pieni poteri necessari a far rivestire il ruolo di datore di lavoro al dirigente ai sensi del Dlgs 81/2008. Il mancato adempimento dell’onere della prova lascia, quindi, la qualificazione di datore – ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro – in capo al sindaco.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

 

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
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