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Supplenze ATA: prosegue il blocco del MIUR

lentepubblica.it • 6 Settembre 2016

posizioni economiche, ATANuovo anno, vecchi problemi!!! Il MIUR continua con il blocco delle supplenze del personale ATA. Nonostante l’organico sia ridotto all’osso si persevera con il blocco delle sostituzioni.

 

Con la circolare ministeriale prot. n. 24306 del 01-09-2016, il MIUR fornisce le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a. s. 2016/17.

 

Anche per quest’anno scolastico, purtroppo, si riconfermano le brutte notizie sul blocco delle supplenze brevi del personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.

 

L’ art. 1, comma 1, del Regolamento supplenze ATA, approvato con D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, dispone che i posti di personale A.T.A., fatta eccezione per quelli del profilo di DSGA, che non sia stato possibile assegnare mediante incarichi a tempo indeterminato, sono coperti con il conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell’attività didattica. Attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti provinciali per titoli di cui all’art.554 del D.L. vo 297/94 (le cosiddette dei “24 mesi”) e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali predisposti ai sensi del D.M. 19.04.2001,n.7.

 

Solo in caso di esaurimento delle suddette graduatorie, le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d’istituto (le cosiddette di “III FASCIA”).

 

Si precisa che per le supplenze attribuite su spezzone orario, è garantito in ogni caso il completamento. Pertanto qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per posto intero.

 

Per quanto riguarda, invece, la sostituzione del personale A.T.A. temporaneamente assente, i Dirigenti scolastici possono conferire supplenze temporanee nel rispetto dei criteri e principi contenuti nell’art. 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430.

 

E qua ecco le brutte notizie, a tal proposito, si precisa che, permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014. Pertanto i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a:

 

  1. personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;
  2. personale appartenente al profilo di assistente tecnico;
  3. personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza.

 

 

DELEGA all’atto di nomina:

 

si conferma la possibilità per gli interessati di farsi rappresentare da proprio delegato in sede di conferimento della nomina, nonché la non applicabilità, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del D.M. n. 430/2000, delle sanzioni di cui all’art. 7 del Regolamento delle supplenze (D.M. 13.12.2000, n. 430), in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio.

 

Nomine fino all’avente diritto:

 

per ricoprire i posti su cui non è stato possibile effettuare le immissioni in ruolo per l’a. s. 2016/17 perché accantonati per le esigenze di ricollocamento del personale delle Province saranno conferite, nelle istituzioni scolastiche individuate dalle SSLL, supplenze fino all’avente diritto ai sensi dell’art.40 ,comma 9, della legge 449/1997 utilizzando le graduatorie di circolo e di istituto.

Fonte: Orizzonte Scuola (www.orizzontescuola.it) - articolo di Giovanni Calandrino
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