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Tfa Sostegno 2019: quale permesso richiedere a scuola?

lentepubblica.it • 11 Aprile 2019

tfa-sostegno-2019-permessoTfa Sostegno 2019: quale permesso richiedere a scuola per partecipare alle preselezioni?


Tra pochi giorni si svolgeranno le preselezioni per l’accesso ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità. Il 15 mattina si svolgeranno le prove per la scuola dell’infanzia e nel pomeriggio quelle della scuola primaria. Invece il 16 mattina si svolgeranno le prove per la scuola secondaria di I grado, e nel pomeriggio quelle della scuola secondaria di II grado.

Il personale docente, educativo ed Ata con contratto a tempo indeterminato e determinato (anche supplenze brevi) ha diritto alla fruizione di 8 giorni ad anno scolastico per la partecipazione, come candidato, ad esami e concorsi. Tale permesso è regolato dall’art.15 comma 1 (per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato) e dall’art.19 comma 7 (per i dipendenti con contratto a tempo determinato) del CCNL Comparto Scuola 2006/09.

Art.15 comma 1:

“Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi: – partecipazione a concorsi od esami: gg. 8 complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio; – lutti per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi. I permessi sono erogati a domanda, da presentarsi al dirigente scolastico da parte del personale docente ed ATA.” 

Art.19 comma 7:

“Al personale docente, educativo ed ATA assunto a tempo determinato, ivi compreso quello di cui al precedente comma 5, sono concessi permessi non retribuiti, per la partecipazione a concorsi od esami, nel limite di otto giorni complessivi per anno scolastico, ivi compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Sono, inoltre, attribuiti permessi non retribuiti, fino ad un massimo di sei giorni, per i motivi previsti dall’art.15, comma 2.” 

QUANDO È POSSIBILE USUFRUIRE DEL PERMESSO

È possibile usufruire dei permessi non solo per le giornate strettamente utili all’espletamento delle prove, ma anche per i giorni di viaggio necessari al raggiungimento della sede d’esame. Sono invece escluse le giornate necessarie allo studio e alla preparazione alle suddette prove, per cui sarà possibile fruire di altre tipologie di permessi (permessi studio, aspettativa non retribuita, permessi per motivi personali, ecc.). Non vi è alcuna indicazione vincolante in merito alla tipologia di concorsi o esami che possono giustificare la fruizione degli otto giorni di permesso.

COSA FARE PER RICHIEDERE IL PERMESSO

Il dipendente deve presentare, con ragionevole anticipo, un’adeguata documentazione (anche autocertificata), redatta in carta semplice e indirizzata al dirigente scolastico del proprio istituto, contenente le motivazioni per cui si richiede il permesso e i giorni di assenza necessari. Il DS non potrà negare la fruizione del permesso (dovrà infatti limitarsi al semplice controllo della correttezza formale della domanda) né potrà richiedere il recupero dei giorni di assenza.

QUALI SONO GLI EFFETTI ECONOMICI E GIURIDICI DELLA FRUIZIONE DEL PERMESSO

Per i dipendenti con contratto a tempo indeterminato gli otto giorni di permesso sono interamente retribuiti, non riducono le ferie e sono valutati ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio. Per i dipendenti con contratto a tempo determinato gli otto giorni di permesso non sono retribuiti, riducono le ferie e non sono valutati ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.

In alternativa ai permessi sopra indicati, è possibile fruire delle ferie per motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione. I docenti con contratto a tempo determinato possono fruire di sei giorni di permessi non retribuiti (Art.19 comma 7 CCNL Scuola), ma a condizione che questi non determinino oneri per l’amministrazione.

Invece i docenti a tempo indeterminato possono fruire di tre giorni di permessi retribuiti (Art.15 comma 2 CCNL Scuola) e sei giorni di ferie attribuendoli come permessi (Art.13 comma 9 CCNL Scuola, che non determinino oneri per l’Amministrazione).

Fonte: FLC CGIL - Federazione Lavoratori della Conoscenza
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