In una recente sentenza il Consiglio di Stato esprime chiarimenti sui titoli di abilitazione conseguiti all’estero.
Il Consiglio di Stato, riunito in Adunanza Plenaria, ha depositato lo scorso 29 dicembre 2022 una sentenza che riguarda il tema della riconoscibilità del valore abilitante di titoli conseguiti da italiani in Romania ai fini dell’insegnamento nel nostro Paese.
Questa pronuncia arriva a seguito di un complesso iter vertenziale che nasce dal fenomeno di laureati italiani che pagano percorsi che consentono di acquisire titoli che all’estero danno valore abilitante, con l’obiettivo di poter spendere questi titoli in Italia.
Il principio obbedisce alle previsioni contenute nella Direttiva 2005/36/CE che riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali nei Paesi membri, che è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 206 del 2007.
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Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, afferma che il Ministero dell’Istruzione e Merito dovrà esaminare singolarmente le istanze di riconoscimento e valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione conseguito all’estero, disponendo eventuali opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE.
Il Ministero non potrà quindi rigettare “massivamente” le richieste di riconoscimento di titoli conseguiti in Paesi come la Romania, come sinora ha tentato di fare, ma dovrà verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all’insegnamento in Italia, salva l’adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 della Direttiva 2005/36/CE.
Il fenomeno ha assunto dimensioni importanti in quanto Italia dal 2013 i corsi abilitanti risultano bloccati:
In questa situazione di continuo mutamento del quadro normativo, l’unica certezza per i precari della scuola è stata la mancanza di percorsi formativi abilitanti banditi con regolarità.
Non sorprende quindi che molti precari abbiano tentato il percorso costoso delle abilitazioni conseguite all’estero come “ultima spiaggia” per poter avere l’agognata abilitazione.
A fronte di questa situazione ci sono tre semplici valutazioni che costituiscono elementi innegabili:
Le previsioni della sentenza richiedono al Ministero dell’Istruzione e Merito una valutazione puntuale delle istanze di riconoscimento delle abilitazioni estere.
Non vi è alcun riconoscimento automatico.
Proprio per questo l’applicazione della sentenza avrà un costo considerevole, in quanto richiederà la costituzione di apposite commissioni e l’attivazione di eventuali percorsi compensativi e integrativi delle competenze richieste in Italia per i docenti coinvolti.
È inoltre evidente che una attività valutativa di questo tipo può essere svolta adeguatamente solo in un quadro di attivazione di specifici percorsi abilitanti nel nostro Paese, in maniera che vi siano decreti che definiscano chiaramente il quadro delle competenze dei docenti abilitati e le attività richieste per conseguire le competenze professionali richieste.
Se il Ministro Valditara insieme al governo attiverà questa procedura, il Ministero dell’Istruzione e Merito sarà in condizioni di dare risposta ai docenti coinvolti nell’acquisizione di titoli esteri e, per il futuro, potrà prospettare percorsi che nel nostro Paese consentano l’acquisizione dei titoli abilitanti con connessa formazione pedagogico-didattica.
In altre parole si tratta di affrontare il nodo attuale e guardare al futuro con un’offerta che risponda alle esigenze del nostro sistema di reclutamento.
L’inerzia finora dimostrata su questo argomento ha solo fatto esplodere l’ennesima maxi vertenza, delegando alla magistratura l’onere di scegliere quello che politica e amministrazione avrebbero dovuto decidere e non hanno fatto.
Per questo auspichiamo un’assunzione di responsabilità che vada nella direzione di celere attivazione dei percorsi abilitanti.
Potete consultare qui di seguito il testo completo della Sentenza.
Fonte: FLC CGIL