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Videosorveglianza nelle Scuole: chiarimenti su immobili di proprietà del Comune

Bufarale Andrea • 22 Novembre 2021

videosorveglianza-scuole-immobili-proprieta-del-comuneLa risposta ad un quesito riguardante l’installazione di sistemi di videosorveglianza nelle Scuole, con chiarimenti su immobili di proprietà del Comune, a cura del Dottor Andrea Bufarale.


Questo istituto comprensivo, a seguito di diversi atti di vandalismo subiti, ha richiesto al Comune di installare un sistema di sorveglianza a protezione delle attrezzature informatiche. L’immobile risulta di proprietà del Comune, ma le attrezzature sono di proprietà dell’Istituto. La spesa è in carico al Comune?

a cura di Andrea Bufarale

Videosorveglianza nelle Scuole: chiarimenti su immobili di proprietà del Comune

Per rispondere al quesito proposto dobbiamo innanzitutto analizzare tutta la normativa alla base della questione posta all’attenzione.

In primis, evidenziamo come l’art. 35, comma 9, L. 27 dicembre 2002, n. 289, consente infatti alle istituzioni scolastiche di deliberare l’affidamento in appalto dei servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’art. 40, comma 5, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Per ciò che concerne gli oneri in materia scolastica a carico dei Comuni viene naturalmente a rilevare il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Nello specifico:

  • b che prevede che sono a carico del Comune ove hanno sede le scuole la manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali. È ugualmente a carico del Comune il personale di custodia. Gli oneri per l’attrezzatura, l’arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. Le attrezzature, l’arredamento ed il materiale forniti dallo Stato restano in proprietà dei Comuni per essere utilizzati unicamente secondo l’originaria destinazione;
  • l’art. 159, che recita che “spetta ai Comuni provvedere al riscaldamento, alla illuminazione, ai servizi, alla custodia delle scuole e alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari, salvo che per le scuole annesse ai convitti nazionali ed agli educandati femminili dello Stato, per le quali si provvede ai sensi dell’art. 139. Sono inoltre a carico dei Comuni le spese per l’arredamento, l’illuminazione, il riscaldamento, la custodia e la pulizia delle direzioni didattiche nonché la fornitura alle stesse degli stampati e degli oggetti di cancelleria”;
  • l’art. 190, che prevede che i Comuni sono tenuti a fornire, “oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi”.

E’ evidente come tra le spese a carico dei comuni, quindi, non risultano poste espressamente quelle in materia di vigilanza dei locali, specie se si tratti di vigilanza degli spazi interni agli ambienti scolastici che quindi, di norma, è a carico dei singoli istituti scolastici.

Nulla vieta, in ogni caso, che il Comune, qualora abbia disponibilità economica e ne valuti concretamente le ragioni di pubblico interesse, possa farsi carico ad esempio della vigilanza esterna al fine di prevenire, motivatamente, situazioni di vandalismo che possano implicare danni alle strutture che, poi, il Comune dovrebbe riparare (in quanto proprietario delle stesse).

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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