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Quando è nullo un contratto di progettazione tra PA e professionisti?

lentepubblica.it • 16 Novembre 2016

incentiviCon sentenza n. 21763 del 27 ottobre 2016, la Suprema Corte ha fornito chiarimenti in materia di contratti di progettazione tra professionisti e PA ed eventuale nullità dei medesimi, che si basa sulla interpretazione del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.

 

La Corte di Cassazione ha confermato che la delibera con la quale un Comune conferisce un incarico professionale ed il contratto stipulato in base a tale delibera sono nulli se manca il riferimento ai mezzi finanziari necessari al pagamento della spesa per il compenso.

 

La sostanza della disciplina – nei rapporti tra privato e pubblica amministrazione – non è mutata a seguito dell’introduzione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23. Tale disposizione, infatti, al comma 3, primo periodo, prevede che: “A tutte le amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunità montane l’effettuazione di qualsiasi spesa è consentita esclusivamente se sussistano la deliberazione autorizzativa nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva, nonchè l’impegno contabile registrato dal ragioniere o dal segretario, ove non esista il ragioniere, sul competente capitolo del bilancio di previsione, da comunicare ai terzi interessati” e al successivo comma 4 stabilisce:

 

“Nel caso in cui vi sia stata l’acquisizione di beni o servizi in violazione dell’obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge tra il privato fornitore e l’amministratore o il funzionario che abbiano consentita la fornitura. Detto effetto si estende per le esecuzioni reiterate o continuative a tutti coloro che abbiano reso possibili le singole prestazioni” (disciplina – questa – che è rimasta immutata anche nella normativa successiva, laddove il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 ha sostanzialmente riprodotto nell’art. 35 la disposizione del D.L. n. 66 del 1989, art. 23 prevedendo al quarto comma che “nel caso in cui vi è stata l’acquisizione di beni e servizi in violazione dell’obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3” il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

 

 

 

Fonte: Corte di Cassazione Civile
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