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Iscrizioni a Elenchi 5 per Mille: non è necessario ripresentare la domanda

lentepubblica.it • 3 Aprile 2017

domanda, 5-per-milleLa richiesta di accesso alla ripartizione del contributo non ha più validità annuale: gli enti in possesso dei requisiti di legge sono inseriti in un apposito elenco permanente.


 

Adempimenti semplificati e razionalizzati per accedere al cinque per mille dell’Irpef. Il Dpcm del 7 luglio 2016 ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio alla stabilizzazione del contributo. È stato infatti eliminato, per gli enti regolarmente iscritti nell’esercizio precedente e in possesso dei requisiti di accesso, l’obbligo di riproporre la domanda di iscrizione al riparto e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Inoltre, è stato istituito un apposito elenco aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno. Le novità si applicano a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, con riferimento a quanti risultano regolarmente iscritti nel 2016.
La circolare 5/E del 31 marzo 2017 fornisce i chiarimenti sulle modifiche normative.

 

L’iscrizione è sempre valida

 

L’iscrizione al riparto del 5‰, dunque, non ha più validità annuale: l’ente che ha regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, fatta eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentate legale.

 

Nasce l’elenco permanente

 

È istituito un apposito elenco – integrato, aggiornato e pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo di ogni anno – nel quale vengono inseriti, a partire dall’esercizio successivo a quello di iscrizione, gli enti in possesso dei requisiti. Se vengono rilevati errori o sono intervenute variazioni rispetto ai dati pubblicati, i legali rappresentanti degli enti interessati possono evidenziare la circostanza alla direzione regionale dell’Agenzia territorialmente competente entro il successivo 20 maggio; stesso termine anche per le segnalazioni da parte delle amministrazioni interessate. Gli enti presenti nell’elenco, non tenuti a ripetere la procedura di iscrizione, sono comunque soggetti annualmente a verifica da parte delle competenti amministrazioni in ordine alla persistenza dei requisiti per l’ammissione al contributo.

 

Se cambia il rappresentante legale

 

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sulla sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio perde efficacia, se cambia il rappresentante legale rispetto all’esercizio precedente. Il nuovo rappresentante, a pena di decadenza, dovrà sottoscrivere e trasmettere, con le modalità e i termini ordinari (previsti dal Dpcm 23 aprile 2010), una nuova dichiarazione, indicando la data della sua nomina e quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.

 

Chi non è inserito nell’elenco

 

Devono rispettare la tempistica e le modalità dettate dal citato provvedimento anche gli enti che richiedono per la prima volta l’accesso al contributo e quelli che, in assenza delle necessarie condizioni, non risultano inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo.

 

Quando scatta la revoca

 

Se vengono meno i requisiti, il rappresentante legale dell’ente deve comunicare all’amministrazione competente la revoca dell’iscrizione con le stesse modalità previste per la dichiarazione sostitutiva. Se la revoca non viene trasmessa, il contributo indebitamente percepito – rivalutato secondo l’indice dei prezzi al consumo Istat e maggiorato degli interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di erogazione del beneficio – va riversato all’Erario entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di contestazione da parte dell’amministrazione competente. Questa, in caso di inadempimento, procede al recupero coattivo, con rivalutazione e interessi, ferma restando, se ne ricorrono i presupposti, l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative.

 

Decorrenza delle novità

 

Come già ricordato, le semplificazioni si applicano a partire dall’esercizio finanziario 2017. La circolare fornisce chiarimenti in merito alle modalità applicative riguardanti, in particolare, gli enti del volontariato, la cui iscrizione e ammissione al beneficio è gestita dall’Agenzia delle Entrate.

 

Quali enti non devono ripresentare domanda nel 2017

 

Si tratta degli enti del volontariato regolarmente iscritti nel 2016 e degli enti appartenenti alle altre categorie (la cui lista è trasmessa all’Agenzia dalle competenti amministrazioni), che sono inseriti nell’apposito elenco pubblicato sul sito delle Entrate entro il 31 marzo 2017.

 

Sono considerati regolarmente iscritti:

 

 

  • gli enti del volontariato che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla Dr competente entro il 30 giugno 2016
  • gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso istanza e dichiarazione sostitutiva al ministero della Salute entro il 30 aprile 2016
  • gli enti della ricerca scientifica e dell’università che hanno presentato istanza e dichiarazione al Miur entro il 30 aprile 2016
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno inviato all’Agenzia delle Entrate la domanda di iscrizione entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all’ufficio del Coni territorialmente competente entro il 30 giugno 2016.

 

 

Sono considerati regolarmente iscritti anche gli enti che hanno inviato la domanda di iscrizione e/o la relativa documentazione integrativa entro il 30 settembre 2016, versando tramite modello F24 (codice tributo “8115”) la sanzione di 250 euro (articolo 2, comma 2, Dl 16/2012).

 

Se si rilevano errori o sono intervenute variazioni, i legali rappresentanti hanno tempo fino al 22 maggio per effettuare le segnalazioni, a seguito delle quali l’Agenzia provvede alle opportune verifiche e a pubblicare, entro il 25 maggio, gli elenchi aggiornati.

 

Se cambia il rappresentante legale rispetto al 2016

 

Per accedere al contributo in caso di variazione del rappresentante legale di un ente inserito nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo, il nuovo rappresentante deve trasmettere all’amministrazione competente, nei termini ordinari (per gli enti del volontariato, entro il 30 giugno 2017), la sola dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione. L’invio è comunque possibile fino al 2 ottobre 2017, versando però la sanzione di 250 euro.

 

Quali enti devono ripresentare la domanda nel 2017

 

Invece, gli enti di nuova costituzione, quelli che non si sono iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell’elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016) devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la “categoria” di appartenenza. Nello specifico, gli enti del volontariato sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’istanza telematica entro l’8 maggio e la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno. Per le associazioni sportive dilettantistiche, stesse date ma due diversi destinatari: richiesta all’Agenzia, dichiarazione sostitutiva al Coni. Resta, in ogni caso, la chance dell’invio entro il 2 ottobre, con aggravio della sanzione di 250 euro.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Lilia Chini
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