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Appalti, integrazione documenti dopo apertura buste: è possibile?

lentepubblica.it • 19 Settembre 2019

appalti-integrazione-documenti-dopo-apertura-busteIl Consiglio di Stato, con la sentenza 6013/2019 si è pronunciato sulla materia degli Appalti: l’integrazione dei documenti dopo l’apertura delle buste è legittima oppure no?


Appalti, integrazione documenti dopo apertura buste: è possibile?

A fornire una risposta sul quesito è il Consiglio di Stato, con la sentenza 6013/2019.

Il caso preso in esame riguarda una procedura negoziata per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria di un impianto idrico e delle infrastrutture ad esso collegate.

La commissione procedeva alla apertura delle buste economiche. Escludendo la società perché non aveva presentato la dichiarazione di offerta sottoscritta dal legale rappresentante, come previsto dalla lettera di invito.

In seguito disponeva la sospensione della gara per consentire al concorrente ammesso con riserva di fornire i chiarimenti richiesti tramite il soccorso istruttorio.

Nella successiva seduta, verificato che la polizza presentata in adempimento del soccorso istruttorio era stata emessa successivamente alla data di scadenza di presentazione delle offerte, sanciva l’esclusione della società. Sull’assunto che fosse inibita la regolarizzazione postuma del requisito di partecipazione.

Appalti, integrazione documenti dopo apertura buste: è possibile?

Come riporta la Sentenza, il principio di invarianza è stato introdotto con l’art. 38, comma 2 bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 e riprodotto nel vigente Codice dei contratti pubblici, all’art. 95, comma 15, per evitare che le variazioni sulle ammissioni/esclusioni dalle gare, ancorché accertate giurisdizionalmente, sortiscano effetti in punto di determinazione delle medie e delle soglie di anomalia, da ritenersi ormai cristallizzate, alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, al momento dell’aggiudicazione.

La regola mira a sterilizzare, per comune intendimento, l’alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara.

In questo caso si lamentava la violazione del principio della necessaria separazione delle fasi di gara. In base al quale tra la fase di ammissione o esclusione e quella dell’apertura delle offerte economiche deve esserci una netta separazione.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso affermando che questa radicale cesura in realtà non esiste. Il riscontro della carenza dei requisiti di partecipazione, si legge nella sentenza, può avvenire in qualunque momento della procedura, quindi anche a buste aperte.

La fase di ammissione (e/o regolarizzazione e/o esclusione), conclude la sentenza, si estende per tutta la durata della procedura. Non importa che nel frattempo si sia proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Lo stesso principio vale anche per il soccorso istruttorio.

A questo link il testo completo della Sentenza.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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