Riforma dell’Arbitro Bancario Finanziario dal giorno 1 ottobre 2020: ecco come funziona d’ora in poi questo strumento.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un organismo che rientra nei sistemi di risoluzione alternativa, i c.d. ADR, e si occupa di dirimere le liti fra consumatori e banche/finanziarie relative a operazioni e servizi bancari/finanziari.
La particolarità di questi sistemi è la rapidità e l’economicità con cui gestiscono i contenziosi.
È stato introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cosiddetta legge sul risparmi) che ha modificato il Testo unico bancario, al quale i clienti di banche e intermediari finanziari possono rivolgersi con un reclamo in caso di controversie.
L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che opera attraverso sette Collegi giudicanti composti ognuno da 5 membri:
Con la sua riforma cosa cambia da Ottobre?
La disciplina di dettaglio sul funzionamento del sistema ABF e sulla procedura di ricorso è contenuta nelle disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 (aggiornate ad agosto 2020).
Dal 1° ottobre 2020, entrerà così in vigore la riforma dell’ABF.
Tra le novità:
Un consumatore può ricorrere all’ABF, solo nel caso in cui, dopo aver presentato un reclamo alla banca o all’intermediario, trascorsi 60 giorni, non ha ricevuto alcuna risposta o ha ricevuto una risposta insoddisfacente. Il consumatore può presentare ricorso entro un massimo di 12 mesi dalla data di presentazione del reclamo.
L’ABF trasmette il ricorso alla banca/intermediario, che dovrà rispondere con le proprie controdeduzioni entro 30 giorni, al termine dei quali il consumatore ha 25 giorni di tempo per ribattere. A questo punto, l’ABF comunica alle parti la chiusura del fascicolo. A partire da questa data, l’ABF avrà 90 giorni di tempo per pronunciarsi sull’esito della lite. È possibile opporsi alla pronuncia, rivolgendosi al tribunale ordinario.
Tuttavia la pronuncia dell’ABF non è vincolante. Ciò significa che le parti possono comunque adire il tribunale ordinario, se non soddisfatte dell’esito. Vero è che, sebbene la pronuncia dell’ABF, non sia vincolante, la banca/intermediario ha 30 giorni di tempo per adeguarsi. In caso contrario, l’ABF ne darà notizia sul proprio sito, dove rimarrà pubblicata per 5 anni. La banca/intermediario, a sua volta, dovrà pubblicarla sul proprio sito per 6 mesi.
Il ricorso all’ABF non necessita dell’assistenza di un avvocato.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it