Negli Affidamenti Diretti non è richiesta nessuna garanzia all’operatore economico: l’approfondimento a cura del Dottor Luca Leccisotti.
Negli appalti pubblici abbiamo due tipi di garanzie che gli operatori economici devono presentare ai fini dell’aggiudicazione:
La Garanzia provvisoria è la polizza che gli operatori economici devono presentare ai fini della partecipazione alle procedure aperte ed alle procedure negoziate, sia sotto soglia che sovra soglia. Tale fideiussione risarcisce la Stazione Appaltante nel caso in cui l’azienda che vince la gara non firmi il contratto di appalto. Per essere più precisi la “Provvisoria” copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto da parte dell’azienda che ha vinto la gara e garantisce al Committente che questa possiede tutti i requisiti previsti nel bando di gara.
La garanzia, o cauzione, definitiva garantisce al Committente l’ultimazione e adempimento degli obblighi contrattuali per i lavori, servizi e forniture previsti da parte dell’azienda vincitrice dell’appalto.
Analizziamo nel dettaglio la normativa.
D.lgs 50/2016 Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente. Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), è facoltà della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.
Decreto Semplificazioni bis Art. 1. Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia:
per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.
D.lgs 50/2016 Art. 103. (Garanzie definitive)
Vediamo quindi in sintesi cosa c’è da tenere presente:
Evitiamo quindi di fare procedure negoziate con importi inferiori alle soglie in cui è consentito l’affidamento diretto. E’ un aggravio del procedimento a meno che non si motivi (con i fatti e non con elucubrazioni mentali di alto diritto amministrativo creativo) con precisione e dovizia di particolari. Non è precisa la motivazione, per esempio, “per garantire una maggiore concorrenza…”
Fonte: articolo di Luca Leccisotti - Comandante di Polizia Locale ed esperto in Appalti