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Come cambia l’apprendistato col Jobs Act?

lentepubblica.it • 3 Agosto 2015

attuazione, senato, imprese, jobs actAllo scopo di rafforzare le opportu­nità di ingresso nel mondo del lavo­ro da parte di tutti quei giovani che sono in cerca di occupazione, il decreto legislativo 81/2015, in vigore dal 25 giugno scorso in attuazione del Jobs Act, ha introdotto vari cambiamenti per il contratto di apprendistato. Com’è noto, il contrat­to di apprendistato è rivolto soprattutto ai gio­vani tra i 15 e i 29 anni e consente di acquisire una qualifica professio­nale attraverso un rapporto di lavoro nel quale l’azienda si impegna ad addestrare l’apprendista, mediante fasi di insegnamento pratico e tecnico-­professionale.

 

Le novità sul contratto di apprendistato. Le novità principali riguardano l’ «apprendistato per la qualifica ed il diploma» che viene ridenominato «apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e la specializzazione professionale» e l’«apprendistato di alta formazione e ricerca». Il provvedimento non ha invece modificato in termini significativi la regolazione dell’apprendistato cd. «professionalizzante e di mestiere», se non per il fatto della sua ridenominazione in «apprendistato professionalizzante» e della possibilità di assumere senza limiti di età i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o beneficiari di un trattamento di disoccupazione.

 

La ratio che ha ispirato la Riforma è porre le basi di un «sistema duale», in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente, del livello secondario di istruzione e formazione e del livello terziario, possa avvenire anche attraverso l’apprendimento presso l’impresa. Si tratta di una modifica importante perchè consentirà ai giovani di acquisire titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori e il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche con il contributo della formazione in azienda.

 

Il sistema “Duale”. Una volta a regime il datore di lavoro potrà in sostanza assumere un giovane studente dopo aver stipulato con l’istituzione formativa presso la quale è iscritto (es. scuola, istituto professionale, università) uno specifico protocollo per la formazione in azienda. Tramite l’accordo impresa-istituzione formativa lo studente lavorerà in azienda e potrà ottenere in cambio dei crediti formativi utili per il conseguimento del titolo formativo. Una formula win-win già presente nel resto d’Europa. Lo schema del protocollo dovrà essere adottato con successivo decreto interministeriale che dovrà stabilire anche la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro e il numero di crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro entro il massimo di 60.

 

Gli incentivi. Al fine di incentivare il ricorso al contratto a carico del datore di lavoro, viene previsto che, salvo diversa previsione dei contratti collettivi, per le ore di formazione svolte presso l’istituzione formativa il datore di lavoro sia esonerato da ogni obbligo retributivo, mentre per le ore di formazione a suo carico sia dovuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella che gli spetterebbe. Il decreto fissa inoltre il limite massimo del 60% dell’orario ordinamentale dei percorsi di istruzione tecnica superiore per la durata della formazione esterna da svolgersi presso l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente.

 

Altre novità riguardano il libretto formativo e la certificazione delle competenze. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata in apprendistato, resta di competenza del datore di lavoro nell’apprendistato professionalizzante, mentre, nelle altre due forme di apprendistato, diviene di competenza dell’istituzione formativa o dell’ente di ricerca di appartenenza dello studente. Per quanto riguarda la certificazione viene previsto, infine, che le competenze acquisite dall’apprendista siano certificate dall’istituzione formativa di provenienza dell’allievo.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bernardo Diaz
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