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Attribuzione Cognome Materno: chiarimenti per l’Anagrafe

lentepubblica.it • 23 Gennaio 2017

anagrafe-e-servizi-demograficiLa Direzione centrale per i Servizi demografici del Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 1/2017 nella quale fornisce chiarimenti in materia di attribuzione del cognome materno, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 286/2016.

 


 

Nella circolare n. 1 del 19 gennaio 2017, viene evidenziato che con la sentenza costituzionale n. 286/2016 e dal giorno successivo alla sua pubblicazione è stata definitivamente rimossa dall’ordinamento italiano “la preclusione della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno”.

 

Essendo l’applicazione della citata sentenza immediata, la Direzione Servizi demografici sottolinea che, in attuazione della pronuncia, “l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell’adozione.”

 

Ricordiamo che la Corte Costituzionale con sentenza n. 286 in data 8 novembre – 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1a serie speciale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma desumibile da un’interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile (artt. 237, 262 e 299) e di quelle, anche di natura regolamentare, relative all’Ordinamento dello Stato civile, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.

 

Il giudizio a quo ha per oggetto il reclamo avverso il provvedimento del Tribunale ordinario di Genova che ha respinto il ricorso avverso il rigetto, da parte dall’ufficiale dello stato civile, della richiesta di attribuire al figlio dei ricorrenti il cognome materno, in aggiunta a quello paterno.

 

La Corte d’appello di Genova osserva che, sebbene la norma sull’automatica attribuzione del cognome paterno, anche in presenza di una diversa volontà dei genitori, non sia prevista da alcuna specifica norma di legge, essa è desumibile dal sistema normativo, in quanto presupposta dagli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., nonché dall’art. 72, primo comma, del r.d. n. 1238 del 1939, e dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 396 del 2000.

 

 

Fonte: Ministero dell'Interno
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