lentepubblica


La class action è legge: il Senato ha approvato definitivamente il DDL

lentepubblica.it • 5 Aprile 2019

class-action-leggeLa class action è legge: il Senato ha approvato definitivamente il DDL. Ecco che cosa cambia adesso e quali saranno i vantaggi per i cittadini.


Il 3 Aprile è stato un giorno speciale per i consumatori. Con un’ampia maggioranza, infatti, il Senato ha approvato il ddl sulla class action, che diventa così legge.

Plaudiamo a questa votazione – commenta il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – con questa legge vengono introdotte nuove misure importanti a tutela dei consumatori”.

L’attuale disciplina viene spostata dal Codice del Consumo al Codice di Procedura Civile, che ha una portata più ampia. L’azione sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesione di “diritti individuali omogenei”. In sostanza chi ha subito uno stesso danno potrà far fronte comune avviando una causa unica. Tra le novità c’è anche la possibilità di aderire alla class action non solo nella fase successiva all’ordinanza, ma anche in quella che segue la sentenza, entro determinati termini. C’è poi il passaggio di competenza alla sezione dei tribunali specializzata in materia d’impresa.

Avevamo auspicato tempi brevi per il via libera alla legge, preoccupati dopo che la proposta si era arenata nel 2015 – conclude il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli – siamo contenti del voto di oggi in Senato, perché si apre una nuova pagina per i consumatori e per le associazioni che li tutelano”.

Class Action, la legge

La class action sarà rivolta ad imprese ed enti gestori di servizi pubblici o pubblica utilità. Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti ricorrenti, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore.

Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l’estinzione. A seguito dell’estinzione, resta comunque salvo il diritto all’azione individuale dei soggetti aderenti oppure l’avvio di una nuova azione di classe.

 

Fonte: CODICI
Subscribe
Notificami
guest
1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments