Secondo il Tar Molise l’indicazione dei costi aziendali per la sicurezza è obbligatoria in forza dell’art. 95, comma 10 del d.lgs 50/2016, nuovo codice appalti, anche per gli appalti sotto soglia.
Tale indicazione è obbligatoria anche in caso di mancanza menzione nel bando di gara o nel modello predisposto per la formulazione dell’offerta, con conseguente esclusione dalla gara del concorrente inadempiente ed impossibilità di avvalersi del soccorso istruttorio.
A conferma, pero’, dell’alternanza della giurisprudenza amministrativa, il Tar Catania ha statuito che laddove “non è in discussione l’adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell’offerta, ma si contesta soltanto che l’offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri, la carenza, allora, non è sostanziale, ma solo formale”, legittimando così il ricorso al soccorso istruttorio (sentenza 12 dicembre 2016, n. 3217).
L’indicazione in sede di offerta, secondo il Codice Appalti, degli oneri di sicurezza aziendale e dei costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. costituisce elemento essenziale dell’offerta, la cui omissione non è sanabile tramite soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del medesimo d.lgs. n. 50/2016 – fatta eccezione per le ipotesi in cui sia la stessa lex specialis di gara ad indurre in errore il concorrente.
In definitiva, è possibile tipizzare i due casi distinti: