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Discordanze reddituali: non sono giustificate dagli infortuni?

lentepubblica.it • 20 Luglio 2016

infortuniInoltre, le certificazioni senza sottoscrizione che, quindi, in assenza di paternità, non sono riconducibili a ditte asseritamente inadempienti, non provano i dichiarati mancati incassi. A fronte di un’alta percentuale di scostamento tra reddito dichiarato e coefficienti presuntivi, le condizioni di salute non rilevano se non determinanti secondo gli accertamenti effettuati dall’Inps.

 

È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 13605 del 4 luglio 2016. Quindi, il contribuente che patisce un infortunio non evita le rilevazioni del Fisco, soprattutto se il reddito dichiarato e i coefficienti degli studi di settore risultano palesemente discordanti.

 

Dati del processo

 

Nella vicenda oggetto dell’ordinanza 13605/2016, il ricorso presentato da un contribuente, che impugnava un avviso di accertamento relativo a vari tributi, è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale, ma la decisione è stata capovolta in appello. Nel conseguente ricorso per cassazione, il contribuente deduce come vizi della sentenza impugnata l’omessa considerazione della perizia prodotta, decisiva per il giudizio, dalla quale emergeva l’aggravamento delle proprie condizioni di salute, un infortunio occorsogli e mancati pagamenti da parte di una società, che avrebbero notevolmente ridotto il conseguimento nell’anno di ricavi e, quindi, la congruenza con quanto dichiarato nello studio di settore.

 

Motivi della decisione

 

Ma, anche in sede di legittimità, la sentenza impugnata trova conferma, atteso che il non indifferente scostamento tra reddito dichiarato e coefficienti presuntivi è stato determinante per orientare il giudizio della Corte suprema. A tal fine, occorre premettere che, a norma dell’articolo 62-sexies, comma 3, del Dl 331/1993, gli accertamenti in base agli articoli 39, comma 1, lettera d), del Dpr 600/1973, e 54 del Dpr 633/1972, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi del citato articolo 62-bis. La disposizione richiamata autorizza, pertanto, l’ufficio finanziario, allorché ravvisi siffatte “gravi incongruenze”, a procedere all’accertamento induttivo anche fuori delle ipotesi previste e, in particolare, anche in presenza di una tenuta formalmente regolare della contabilità (Cassazione, pronunce 5977/2007, 8643/2007 e 23096/2012).

 

Tale indirizzo è stato, poi, ulteriormente ribadito dalle Sezioni unite, le quali hanno rimarcato che la necessità che lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli studi di settore testimoni una “grave incongruenza”, espressamente prevista dall’articolo 62-sexies del Dl 331/1993, ai fini dell’avvio della procedura finalizzata all’accertamento, deve ritenersi implicitamente confermata, nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva, dall’articolo 10, comma l, della 1egge 146/1998 (sentenza 26635/2009).

 

Esiti conclusivi

 

Ciò posto, nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto immune da vizi logici il percorso argomentativo della Commissione regionale, dato che un maggior reddito non avrebbe potuto essere accertato dall’ente impositore nel caso in cui i ricavi fossero risultati conformi ai parametri (cfr Cassazione, pronuncia 20414/2014).

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Salvatore Servidio
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