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Elezioni 8 e 9 giugno 2024: chiarimenti su votazioni con procedura speciale

lentepubblica.it • 21 Maggio 2024

elezioni-8-9-giugno-2024-votazioni-procedura-specialeSabato 8 e domenica 9 giugno 2024, si terranno le prossime elezioni europee e amministrative in Italia: ecco le indicazioni fornite in merito alle votazioni con procedura speciale.


In particolare, si voterà per eleggere i membri italiani del Parlamento europeo e si svolgeranno le elezioni amministrative ordinarie nelle regioni a statuto ordinario, oltre alle elezioni regionali in Piemonte.

Un aspetto importante di queste elezioni riguarda l’ammissione di alcuni elettori a procedure speciali per esercitare il loro diritto di voto.

Queste disposizioni speciali, fornite tramite la Circolare DAIT 50/2024, mirano a garantire a tutti i cittadini il diritto di voto, anche in situazioni particolari come quelle descritte. È importante che le autorità locali e le strutture coinvolte collaborino per facilitare l’accesso al voto per tutte le categorie di elettori interessate.

Elezioni 8 e 9 giugno 2024: chiarimenti su votazioni con procedura speciale

Queste procedure consentono a determinate categorie di elettori di votare non solo presso l’ufficio elettorale di sezione designato, ma anche in altri uffici sezionali o persino presso il proprio domicilio, sempre nel comune di iscrizione elettorale o in un altro comune.

Le disposizioni, stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, sono finalizzate a garantire un’efficace partecipazione al voto.

Presidente di seggio, scrutatori e pubblici ufficiali

Le categorie di elettori che possono usufruire di queste procedure speciali includono il presidente e gli scrutatori del seggio, i rappresentanti delle liste di candidati, i candidati alle elezioni europee, e gli ufficiali e agenti delle forze pubbliche in servizio durante le elezioni.

Nel dettaglio:

  • Il Presidente e gli Scrutatori del Seggio: Secondo le disposizioni normative vigenti, il Presidente e gli Scrutatori del Seggio possono esercitare il loro diritto di voto presso la sezione elettorale in cui prestano servizio, anche se sono iscritti in un’altra sezione del comune. Questo garantisce un’adeguata rappresentanza e la corretta conduzione delle operazioni di voto.
  • I Rappresentanti delle Liste di Candidati: Anche i rappresentanti delle liste di candidati hanno il diritto di votare presso la sezione elettorale in cui svolgono il loro ruolo durante le elezioni. Questo consente loro di partecipare attivamente al processo elettorale, assicurando una maggiore trasparenza e rappresentatività.
  • I Candidati alle Elezioni Europee: I candidati alle elezioni europee hanno la facoltà di votare in qualsiasi sezione della circoscrizione in cui sono candidati. Questa disposizione consente loro di esercitare il loro diritto di voto anche se non sono elettori della circoscrizione stessa, garantendo così la piena partecipazione al processo democratico.
  • Gli Ufficiali e Agenti delle Forze Pubbliche in Servizio durante le Elezioni: Gli ufficiali e gli agenti delle forze pubbliche che prestano servizio durante le elezioni hanno il diritto di votare presso la sezione elettorale in cui esercitano il loro servizio. Questo assicura che anche coloro che sono impegnati nell’ordine pubblico durante il processo elettorale possano esercitare il loro diritto di voto in modo agevole e conforme alle disposizioni di legge.

Militari, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco

Importante considerare le disposizioni speciali riguardanti la partecipazione al voto dei militari, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Secondo le disposizioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957 e dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, questi soggetti hanno il diritto di votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio.

Tuttavia, è necessario considerare alcune specificità per le elezioni europee, comunali e regionali:

  • Elezioni Europee: Per le elezioni europee, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco possono esercitare il diritto di voto in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano per causa di servizio. Questo diritto ha precedenza sugli elettori iscritti nelle liste sezionali e i loro nominativi sono inseriti in una lista aggiunta.
  • Elezioni Comunali: Per le elezioni comunali, i militari possono esercitare il diritto di voto solo se sono elettori del comune in cui si trovano per causa di servizio.
  • Elezioni Regionali: Per le elezioni regionali, i militari possono votare solo se sono elettori di un comune della regione in cui si trovano per causa di servizio.

Naviganti marittimi e aviatori

Un aspetto particolare delle prossime consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024 riguarda le modalità di voto per i naviganti, sia marittimi che aviatori, che si trovano fuori dalla loro residenza per motivi di imbarco. La normativa vigente prevede che queste categorie di elettori possano votare in qualsiasi sezione del comune in cui si trovano, anche se non sono residenti in quel comune.

Le disposizioni specifiche per i naviganti sono le seguenti:

  • Domanda di Voto: Il navigante deve presentare una domanda scritta presso la segreteria del comune in cui si trova, dichiarando l’intenzione di votare in quel comune. Questa domanda deve essere presentata tempestivamente, e comunque non oltre il giorno antecedente alla data della votazione, che per motivi organizzativi si intende entro venerdì 7 giugno.
  • Comunicazione tra Comuni: Il comune che riceve la domanda del navigante deve comunicarla immediatamente, utilizzando il mezzo più rapido (come la PEC), al comune nelle cui liste elettorali il navigante è iscritto. Questo garantisce che il comune di origine del navigante sia informato della sua intenzione di votare altrove.
  • Certificato di Voto: Una volta ricevuta la comunicazione, il sindaco del comune di iscrizione elettorale del navigante deve inserire il nome del navigante in uno degli elenchi appositi, distinti per sezione elettorale. Questi elenchi sono poi consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali. Il navigante riceverà un certificato che attesta la sua inclusione in questi elenchi, che deve esibire al presidente di seggio insieme al documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.
  • Motivi di Imbarco: Il navigante deve anche presentare un certificato rilasciato dal comandante o direttore del porto o aeroporto, che attesti i motivi di imbarco. Questo certificato è essenziale per dimostrare la necessità del voto fuori residenza.
  • Assegnazione della Sezione Elettorale: Il sindaco del comune in cui il navigante si trova può, tramite il comandante del porto o aeroporto, indirizzare il navigante a una specifica sezione elettorale con un minor numero di elettori iscritti per facilitare le operazioni di voto.
  • Registrazione e Votazione: All’atto della votazione, il navigante sarà iscritto in una lista aggiuntiva, simile a quella utilizzata per i militari. Questa lista garantisce che il voto sia registrato correttamente e che il navigante possa esercitare il suo diritto in maniera ordinata e sicura.

Queste disposizioni si applicano anche alle elezioni regionali, con la condizione che i naviganti siano elettori di un comune della regione in cui intendono votare. Queste misure sono progettate per assicurare che i naviganti possano partecipare pienamente alle elezioni, nonostante i loro obblighi professionali che li portano lontano dalla residenza abituale.

Le autorità locali e le strutture portuali e aeroportuali sono invitate a collaborare strettamente per garantire una gestione efficiente di queste procedure, permettendo ai naviganti di esercitare il loro diritto di voto senza ostacoli.

Degenti in ospedali e case di cura

Infine un altro aspetto rilevante delle prossime consultazioni elettorali del 8 e 9 giugno 2024 riguarda le modalità di voto per i degenti in ospedali e case di cura. La normativa attuale prevede specifiche procedure per garantire che anche queste persone possano esercitare il loro diritto di voto, nonostante la loro condizione di ricovero.

Modalità di Voto per i Degenti

  1. Elezioni Europee:
    • Luogo di Voto: I degenti possono votare nel luogo di ricovero, che può essere situato in qualsiasi comune del territorio nazionale.
    • Documentazione Necessaria: Per poter votare, il degente deve presentare una dichiarazione al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto, esprimendo la volontà di votare nel luogo di cura. Questa dichiarazione deve includere anche un’attestazione del direttore sanitario che conferma il ricovero.
  2. Elezioni Comunali e Regionali:
    • Luogo di Voto: Per le elezioni comunali, i degenti possono votare nel luogo di ricovero situato nel loro comune di residenza. Per le elezioni regionali, possono votare nel luogo di ricovero situato in uno dei comuni della loro regione di residenza.
    • Documentazione Necessaria: Come per le elezioni europee, è necessaria una dichiarazione al sindaco del comune di iscrizione elettorale, corredata dall’attestazione del direttore sanitario del luogo di cura. Questa documentazione deve essere trasmessa per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura e deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il terzo giorno antecedente la votazione, cioè non oltre giovedì 6 giugno.

Procedure per la Raccolta del Voto

Una volta ricevuta la dichiarazione, il sindaco del comune di iscrizione elettorale deve:

  • Inserimento negli Elenchi: Includere il nome del richiedente in uno degli elenchi appositi, distinti per sezione elettorale. Questi elenchi sono consegnati ai presidenti di seggio per le annotazioni nelle liste sezionali entro le ore 7:30 del sabato, giorno di inizio delle operazioni di votazione.
  • Attestazione di Voto: Rilasciare immediatamente al degente un’attestazione dell’inclusione negli elenchi, che funge da autorizzazione a votare nel luogo di cura. Questa attestazione deve essere esibita al presidente di seggio insieme a un documento di riconoscimento e alla tessera elettorale.

Il testo della Circolare

Qui il documento completo.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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