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Protocollo di legalità: escluso dalle gare chi non deposita dichiarazione ?

lentepubblica.it • 26 Ottobre 2015

protocollo legalitaLa domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114), come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011 (GU L 319, pag. 43; in prosieguo: la «direttiva 2004/18»).

 

Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trattamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’amministrazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità. Lo sostiene la Corte UE, sez. X, con la sentenza C-425/14 del 22.10.2015.

 

 

Il partecipante alla gara, pertanto, si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:

 

a. a comunicare (…) alla Stazione appaltante (…) lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di subappalto e derivati, (…) nonché le modalità di scelta dei contraenti (…);

 

b. a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 

c. a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (…);

 

d. a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (…) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

 

Dichiara espressamente ed in modo solenne

 

e. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

 

f. che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo, ad altre imprese partecipanti alla gara (…) ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

 

g. che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordat[o] e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

 

h. che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

 

i. di obbligarsi a collaborare con le Forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (…);

 

j. di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto (…) ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

 

k. (…) di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.

 

Per tutte le altre informazioni potete consultare il testo completo della sentenza, in allegato a questo articolo.

 

 

Fonte: Corte UE - Sezione Decima
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