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Il lavoro gratis è incostituzionale: ecco tutte le motivazioni

lentepubblica.it • 29 Agosto 2019

lavoro-gratis-incostituzionaleEcco tutti i motivi per cui il lavoro gratis è incostituzionale: una panoramica sulle regole, sulla normativa e sulle Sentenze.


Il lavoro gratis è incostituzionale. Trovate online annunci di lavoro per servizi e prestazioni lavorative a titolo gratuito o simbolico, soprattutto se per incarichi professionali senza compenso o rimborso?

Bene, la procedura è, nella maggior parte dei casi illegale.

Scopriamo quali sono le motivazioni di questa illegittimità tramite una breve carrellata legislativa.

Il lavoro gratis è incostituzionale

Cresce la tendenza, infatti, nelle aziende pubbliche e private a chiedere servizi e prestazioni lavorative a titolo gratuito o simbolico rivolgendosi a geometri, architetti, sviluppatori informatici, ingegneri.

Incarichi per i quali il professionista non potrà pretendere alcunché a titolo di compenso o rimborso.

Secondo la Costituzione questa procedura non è corretta.

Si deve ricordare, infatti, che l’articolo 36 della Costituzione impone l’obbligo di una retribuzione proporzionata per ogni prestazione lavorativa resa.

Le decisioni della Cassazione

Su questo scottante argomento, inoltre, si è pronunciata più volte anche la Corte di Cassazione. Nello specifico, con la sentenza 26.01.2009 n° 1833:

“Ogni attività lavorativa è presunta a titolo oneroso salvo che si dimostri la sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa e fermo restando che la valutazione al riguardo compiuta dal giudice del merito è incensurabile in sede di legittimità se immune da errori di diritto e da vizi logici.” 

Un altro caso è quello evidenziato dalla Sentenza 06 maggio 2016, n. 9195, anche quando si parla di Impresa Familiare:

“Qualora un’attività lavorativa sia stata svolta nell’ambito dell’impresa, il giudice di merito deve valutare le risultanze di causa per distinguere tra lavoro subordinato e compartecipazione all’impresa familiare, escludendo, comunque, la gratuità della prestazione per solidarietà familiare.”

Attenzione però: perchè il coniuge, per il solo essere tale, perde il diritto al riconoscimento – costituzionalmente garantito – della retribuzione. Specie di fronte a una Giurisprudenza che, pur avendo ormai individuato i criteri atti a qualificare il rapporto di lavoro subordinato, adotta un’interpre­tazione restrittiva dei medesimi criteri all’interno dell’impresa familiare.

E infine la fattispecie per cui il lavoro può essere gratuito, in buona sostanza, è la seguente.

Nulla vieta ad un professionista di svolgere la propria attività a titolo volontario, ma la legge sul volontariato del 1991 chiarisce che l’organizzazione per cui si svolge volontariato deve essere senza fini di lucro.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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