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Nuovo Codice Appalti: in quali casi sono consentite varianti?

lentepubblica.it • 29 Marzo 2016

anacIl nuovo codice introduce maggior rigidità sulle varianti contrattuali per gli appalti pubblici, in modo particolare per quelli di lavoro. All’ articolo 106 del nuovo codice dei contratti, vengono recepite le indicazioni comunitarie e in particolare l’articolo 72 della direttiva 2014/24/Ue e l’articolo 89 della direttiva 2015/25/Ue, redatte considerando pronunce pregresse della Corte di giustizia europea, dove si riteneva che alcune modifiche contrattuali, soprattutto in contratti di lunga durata, devono considerarsi inevitabili e ammesse, ha ribadito il principio generale del divieto di apportare modifiche oggettive e soggettive al contratto già concluso e in corso di esecuzione.

 

Nel nuovo codice sono solo 4 i casi in cui è possibile e legittimo apportare modifiche al contratto senza reiterare la gara:

 

a) se le modifiche sono previste nei documenti di gara iniziali, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi; si tratta di potenziali variazioni delle quali l’operatore economico che risponde alla gara è perfettamente edotto;

 

b) per lavori, servizi o forniture supplementari, quando un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e contestualmente comporti, per l’ente, notevoli disguidi o duplicazione dei costi; si ammette l’affidamento di prestazioni supplementari al medesimo soggetto nell’ottica dell’efficienza e del risparmio;

 

c) se la modifica è determinata da circostanze impreviste ed imprevedibili, da sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità; trattasi delle classiche varianti in corso d’opera, nelle quali il Rup si assume la responsabilità di attestare la sussistenza delle relative condizioni;

 

d) se un nuovo contraente sostituisce l’iniziale affidatario a causa di una clausola di revisione inequivocabile di cui al punto a) o a causa di ristrutturazioni societarie, fusioni, purché l’operatore economico che subentri soddisfi i criteri di selezione iniziali; trattasi di variazioni dovute ad aspetti contrattuali e civilistici.

 

Nel nuovo codice si introduce anche il concetto di modifiche sostanziali per indicare tutte quelle modifiche che se contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito l’ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati, e che cambiano l’equilibrio economico del contratto o ne estendono notevolmente l’ambito di applicazione, per tanto sono altresì consentite tutte le modifiche di natura non sostanziale.

Fonte: ASMEL - Associazione per la Sussidiarietà e per la Modernizzazione degli Enti Locali
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