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Proroga fino al 2017 per la CIG in deroga

lentepubblica.it • 9 Dicembre 2016

tributi comunaliLa CIG in Deroga concessa per il 2016 per sole 13 settimane è stata estesa a 8 mesi, con possibilità di farla valere anche nel 2017 (totali 8 mesi per chi non l’ha mai usata nel 2016, altrimenti il periodo residuo, detratto quanto già utilizzato nel 2016).

 

Per poterla utilizzare è però necessario che il periodo di trattamento inizi ENTRO IL 31/12/2016, pertanto è necessario avviare la consultazione sindacale in questi giorni onde poter concludere l’incontro e firmare il relativo verbale entro il  termine.

Proroga fino al 2017 per la CIG in deroga

 

Nel caso non si facesse nulla entro fine dicembre, il diritto decade, e resterebbe solo la possibilità di utilizzare il Fondo Bilaterale dell’EBAV (per chi è iscritto)  possibile per solo 13 settimane in un biennio.

 

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all’origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.

 

La CIGD può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati con la qualifica di operai, impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati, con un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, decreto interministeriale 1° agosto 2014, n. 83473.

In riferimento ai lavoratori destinatari del trattamento, per quanto attiene la figura dell’apprendista si rinvia alla circolare INPS parag. 2, lettera b), 29 marzo 2016, n. 56.

Il trattamento di CIGD può essere richiesto dai soggetti giuridici qualificati come imprese (ex articolo 2082 del codice civile), dai piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile (coltivatori diretti del fondo, artigiani, piccoli commercianti) e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 con riferimento ai lavoratori che hanno instaurato con la cooperativa un rapporto di lavoro subordinato.

Fonte: CGIA Mestre
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