Una recentissima sentenza, illustrata dall’Avvocato Maurizio Lucca, fornisce chiarimenti in merito alle responsabilità per la dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante acquisiti durante il Covid ma mai utilizzati.
La sez. giurisdizionale del Veneto, con la sentenza n. 57 del 30 aprile 2024, interviene per condannare i responsabili scolastici della dismissione di banchi a rotelle, mascherine e gel disinfettante (per quest’ultimo è escluso il danno): beni – pur acquisiti in emergenza pandemica – non vennero mai utilizzati, anzi ingiustificatamente dismessi.
Un pregiudizio all’erario pubblico da una condotta dolosa, risultata dal complesso di atti e comportamenti con l’evidente intento (volontà) di non utilizzare i beni ricevuti e la consapevolezza della diminuzione patrimoniale derivante dalla loro dismissione.
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La Procura erariale (su esposto di privati e dell’URP della Corte dei conti) [1] conveniva in giudizio due dirigenti di un istituto scolastico, i quali in modo anomalo dismettevano, mediante conferimento in discarica, alcuni banchi (40 delle c.d. sedute didattiche di tipo innovativo, ovvero: i mitici banchi a rotelle dell’era Covid) pur avendoli appositamente richiesti al Commissario Straordinario per l’emergenza, oltre a numerosi flaconi di gel igienizzante e un’ingente quantità di mascherine chirurgiche, senza il rispetto delle regole procedurali: ingiustificata ed irrazionale scelta (l’addebito).
I banchi (non inventariati a patrimonio, pur riportando il codice articolo), emergeva – da una ispezione ministeriali (compulsata dalla diffusione mediatica della notizia) – vagavano (una volta montati) dall’aula magna alla biblioteca, ed alcuni nei locali antistanti la presidenza (emergeva la loro non utilizzazione); venivano, tuttavia, pagati alla ditta fornitrice pur in assenza di un effettivo collaudo, e successivamente dismessi in occasione di un discarico inventariale di numerosi altri beni dichiarati fuori uso, compresi numerosi scatoloni di mascherine chirurgiche e scatole di gel igienizzante.
Dalla lettura della sentenza, l’Ispettore ministeriale accertava una insolita modalità di dismissione dei beni (con note non digitali inserite a protocollo ex post):
La difesa eccepiva l’assenza di danni:
La Corte, esaminati gli atti e gli accertamenti ispettivi, accoglie la domanda della Procura erariale nei termini che seguono:
In definitiva, viene stabilita la responsabilità erariale per le condotte illecite, contra legem, dei dirigenti «in ragione della palese violazione degli obblighi … attribuiti a ciascuna … dalla legge in rapporto alla gestione dei beni patrimoniali e non patrimoniali della scuola», rilevando che l’elemento soggettivo si connota per la sussistenza del dolo (perfetta consapevolezza, sia dell’illeceità della condotta che delle conseguenze dannose) non trovando applicazione la causa di esclusione della responsabilità, prevista dall’art. 21 del d.l. 76/2020.
La vicenda, al di là delle irregolarità sulle modalità di gestione, porta in chiaro una serie di sprechi avvenuti in epoca Covid, con forniture di beni del tutto inadeguati e inutili, dove l’improvvisazione ha regnato sovrana, dove molti si sono arricchiti sulla salute pubblica, dove sono state operate forniture sanitarie, compresi i vaccini, in quantità abnormi, senza alcuna trasparenza e valutazione sugli effetti reali della cura (come emergeva allora e come emerge ora) [2], dove l’emergenza e le emergenze successive (la guerra, le bollette energetiche, la green economy) sono state e sono l’occasione per una “mangiatoia” continua (di pochi e di molti trolley).
Invece (si ipotizza) di investire in sanità, sulla scuola, sulla cultura, sul un patrimonio umano, si investe sulle armi, si vis pacem, para bellum: un’ipocrisia che nemmeno tentano, i c.d. poteri forti (le varie lobby) di addolcire: come le “liberalizzazioni”, che dovevano ridurre i costi per i cittadini: (ojalà), tutti i servizi sono aumentati e chi si oppone, rimane escluso, isolato, incompreso, alcuni affermano: lo dice la scienza o ce lo chiede l’Europa… (sarà).
[1] La notitia damni può venire a conoscenza della Procura erariale da una “specifica e concreta notizia di danno” anche nel corso di un’istruttoria già legittimamente aperta, in base ad altra precedente specifica e concreta notizia di danno, anche nel corso dell’invito a dedurre, Corte conti, SS.RR., sentenza n. 12/QM/2011, ovvero dai fatti conosciuti a seguito di delega alle indagini, Corte conti, sez. II App., sentenza n.342/2021: Spetta al P.M. contabile valutare quanto fornito da attività espletata ex officio da altri soggetti ai fini di dar corso all’azione erariale, Corte conti, sez. II App., sez. n. 267/2023. Inoltre, può avviarsi l’invito l’azione di responsabilità amministrativa sulla scorta di acquisizioni progressive di notizie che, nel loro complesso, potrebbero presentare i caratteri necessari richiesti dalla legge, Corte conti, sez. I App., sentenza n. 437/2021.
[2] Vedi, LUCCA, I malori da vaccini: una cruda verità, comedonchisciotte.org, 2 settembre 2023.
Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager