Revoca dell’Appalto: la PA non ha diritto arbitrario di cambiare idea. A pronunciarsi in tal senso è stato il il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 29 gennaio 2020 n. 720.
Il caso si riferisce alla gara per l’aggiudicazione di un contratto attivo riguardante la cessione in affitto di terreni comunali.
Scopriamo nello specifico qual è stato il giudizio del CdS su questo caso specifico.
Al centro del dibattito una procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, indetta dal Responsabile del Settore finanziario e contabile del Comune.
L’Amministrazione è stata chiamata in causa dalla Società poiché durante la procedura il Comune ha disposto la revoca degli atti di gara, in relazione ad una diversa valutazione dell’interesse pubblico.
In base alla normativa vigente l’art. 21 della legge n. 241 del 90 consente la revoca della procedura di gara o dell’aggiudicazione nel caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamenti della situazione di fatto non prevedibili al tempo dell’adozione del provvedimento.
Tra i casi più comuni riconducibili a tali situazioni vi sono:
Tuttavia, secondo i giudici, le ragioni della decisione del Comune di revocare la procedura di gara e l’aggiudicazione sono del tutto generiche. E non solo.
Spiega il Consiglio di Stato che il ripensamento non è consentito dall’ordinamento in assenza del riconoscimento normativo di un diritto praticamente illimitato.
In conclusione, la Pubblica amministrazione ha dei vincoli in tal senso: mentre merita tutela il legittimo affidamento del privato aggiudicatario che contava sulla stipula del contratto.
A questo link il testo completo della Sentenza.