Ci troviamo di fronte a un’estate di viaggi molto frenetica e alle prese con criticità varie, come ad esempio la possibilità di avere il proprio volo in overbooking: ecco come ottenere il rimborso in questi casi.
Si tratta di una situazione piuttosto spiacevole, poiché in questi casi non si viene imbarcati sul proprio aereo per una questione di “overbooking“.
Ma cosa significa?
Overbooking è un termine usato principalmente dalle compagnie aeree per definire situazioni in cui si accettano prenotazioni al di sopra delle capacità effettive del mezzo di trasporto.
Si tratta di una tecnica che, in parole povere, serve a migliorare il coefficiente di riempimento dei posti e, quindi, ad aumentare i guadagni.
Ma che a volte finisce per ritorcersi contro i viaggiatori: infatti, arrivati in aeroporto, ci si accorge che non c’è più posto sul proprio volo nonostante si sia in possesso di una regolare prenotazione.
Secondo quanto riportato dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) in caso di negato imbarco la compagnia aerea deve verificare in un primo momento se vi siano, tra i passeggeri, dei volontari disposti a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Se non ci sono volontari, come stabilito dall’art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04, il passeggero ha diritto a una serie di compensazioni che riassumiamo qui di seguito.
L’ammontare della compensazione pecuniaria dovuta ai passeggeri dipende dalla tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in Km percorsa
Per ottenere il rimborso basta presentare un modulo apposito alla compagnia aerea responsabile (qui un fac-simile).
Le somme da corrispondere come risarcimento sono disponibili nelle seguenti tabelle.
Distanze in Km | Ammontare della compensazione |
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Inferiori o pari a 1500 Km | euro 250 |
Superiori a 1500 Km | euro 400 |
Distanze in Km | Ammontare della compensazione |
---|---|
Inferiori o pari a 1500 Km | euro 250 |
Comprese tra 1500 e 3500 Km | euro 400 |
Superiori a 3500 Km | euro 600 |
Si ricorda che, in ogni caso, tutte le compagnie aeree in partenza dal territorio dell’Unione Europea hanno l’obbligo di informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it