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Superbonus 110%: attestazione della congruità delle spese

lentepubblica.it • 17 Giugno 2021

superbonus-110-attestazione-congruita-speseSuperbonus 110%: ecco le regole dell’Agenzia delle Entrate in merito all’attestazione della congruità delle spese.


Con la risposta n. 410 del 16 giugno 2021, l’Agenzia indica al contribuente la corretta procedura da seguire in relazione per poter beneficiare dell’articolo 119 del Dl “Rilancio”.

Superbonus 110%: attestazione della congruità delle spese

L’attestazione della congruità delle spese, inserita nell’allegato B, a parere dell’Agenzia, anche sulla base dei chiarimenti forniti dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, risponde a una semplificazione degli adempimenti e, di conseguenza, la sua mancanza al momento in cui è stata presentata la pratica edilizia relativa alla Scia, non dovrebbe pregiudicare l’accesso al Superbonus.

Per tutte le informazioni sul Superbonus 110% potete leggere questo approfondimento.

Ciò in quanto, ai fini del Superbonus, il comma 13, lettera b) dell’articolo 119 del decreto “Rilancio”, stabilisce che per gli interventi antisismici “i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico” attestano, “altresì la corrispondente congruità delle spese” e ai sensi del successivo comma 13-bis dello stesso articolo, la detta asseverazione “è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121“.

L’Agenzia, pertanto, ritiene che l’attestazione dovrà essere prodotta entro tale ultimo termine.

Conclusioni

Pertanto il contribuente che ha iniziato i lavori, con i relativi pagamenti, nel 2020, per la riqualificazione e la trasformazione di alcuni fabbricati residenziali, tramite demolizione, ricostruzione e recupero con sagoma diversa e con volume e superficie inferiore e che rappresenta di aver presentato, in data 27 agosto 2020, allo sportello unico del Comune competente, insieme alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia), anche l’asseverazione delle classi di rischio sismico in conformità all’allegato B nel modello descritto dal Dm n. 58/2017, per attestare il passaggio a due classi di rischio inferiore, può accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Superbonus, in alternativa al Sismabonus.

Questo a condizione che entro la fine dei lavori produca anche l’attestazione della congruità delle spese.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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