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Verifica dell’anomalia dell’offerta: applicazione del contraddittorio

lentepubblica.it • 18 Luglio 2017

soglia anomalia appalti offerteIl TAR Roma, con la Sentenza del 03.07.2017 n. 7564, si è pronunciato sull’applicazione del contraddittorio durante la verifica dell’offerta anomala in una gara d’Appalto.


Occorre richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale che ravvisa, in capo alla Stazione appaltante, un ampio potere tecnico-discrezionale nella valutazione dei chiarimenti presentati dall’operatore economico in sede verifica dell’anomalia dell’offerta, sindacabile solo entro i ristretti limiti della macroscopica illogicità o abnormità della valutazione, ovvero di evidenti errori di fatto.

 

Il Collegio ritiene di condividere l’orientamento secondo cui “quanto all’idoneità e sufficienza del supporto motivazionale del giudizio di incongruità di un’offerta anomala, il principio del contraddittorio non può essere estremizzato … fino al punto da risolversi in un vincolo assoluto di piena corrispondenza tra giustificazioni richieste e ragioni di anomalia … è appena il caso, infine, di precisare che oggetto della verifica di anomalia, e quindi fulcro della motivazione del giudizio che al riguardo si esprime, non sono le giustificazioni in sé, ma l’offerta nella sua globalità, sebbene attraverso l’esame analitico di sue componenti, per cui giammai l’invocato principio di corrispondenza, ove inteso in senso così puntuale e frazionato, potrebbe costituire parametro di legittimità complessiva e finale dell’azione amministrativa valutativa in casi come quello in esame” .

 

Il Collegio ritiene che il giudizio conclusivo, reso all’esito di un approfondito contraddittorio con l’impresa, risulta conforme ai principi sopra richiamati, essendo inammissibile la rimodulazione di singole voci di costo al solo fine di assicurare che il prezzo complessivo rimanga invariato. In definitiva, nel caso in esame, non risulta che l’Amministrazione abbia commesso macroscopici errori di valutazione, soprattutto in considerazione della proposta del Responsabile unico del procedimento espressamente richiamata nell’impugnato provvedimento di esclusione.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.

 

Fonte: TAR Roma
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