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Diritto di accesso a banche dati online: quale aliquota?

lentepubblica.it • 3 Ottobre 2017

banche dati onlineDiritto di accesso a banche dati: le pubblicazioni veicolate attraverso il formato elettronico, sono state equiparate, con la legge di stabilità 2015, ai prodotti editoriali cartacei che già scontavano l’imposta ridotta.


Con la risoluzione n. 120/E del 28 settembre, l’Agenzia delle entrate riconosce l’applicabilità dell’aliquota ridotta Iva del 4% agli abbonamenti alle banche dati on line che consentono di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice ISBN o ISSN.

 

Il chiarimento arriva in risposta a un’istanza di interpello presentata da un ente che nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, consistenti, tra l’altro, nel rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie, intende realizzare economie nell’acquisto e nella gestione delle risorse elettroniche, a vantaggio delle università ed enti aderenti. A tal fine, l’istante chiedeva di conoscere l’aliquota Iva applicabile all’acquisto dei diritti di accesso alla banca dati “on line” nonché il trattamento da riservare ai servizi gratuiti di accesso e consultazione della banca dati.

 

La pronuncia dell’Agenzia 

 

Con il nuovo documento di prassi, l’Agenzia chiarisce la portata applicativa dell’aliquota ridotta del 4%, prevista dal n. 18 della tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972. Tale previsione deve essere interpretata alla luce della disposizione di cui all’articolo 1, comma 667, della legge n. 190/2014 (Stabilità 2015), che ha equiparato, ai fini Iva, le pubblicazioni veicolate tramite mezzi di comunicazione elettronica ai prodotti editoriali cartacei (giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici) che già scontano l’aliquota Iva del 4 per cento. Secondo quest’ultima disposizione, infatti, ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva, sono da considerare giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, tutte le pubblicazioni veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica purchè identificate da codice Isbn o Issn. Codice adottato a livello internazionale che consente un’identificazione univoca del prodotto editoriale.

 

Alla luce della citata disposizione nazionale, secondo la risoluzione in commento, nel presupposto che la ragione economica della conclusione del contratto di abbonamento sia quella di consentire all’abbonato di acquisire il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni aventi le caratteristiche di giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, muniti di codice Isbn o Issn, anche all’operazione di abbonamento torna applicabile l’aliquota Iva del 4 per cento.

 

Si equipara, in tal modo, sotto il profilo del trattamento Iva, la fornitura di prodotti editoriali in formato digitale (da considerare prestazione servizi, resa tramite mezzi elettronici) alla fornitura di prodotti editoriali in formato cartaceo (da considerare cessione di beni).

 

La soluzione interpretativa dell’Agenzia è coerente con quanto già chiarito, in prima battuta, dalla circolare n. 20/E del 18 maggio 2016 che, illustrando l’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 667, della legge 190/2014, aveva già riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota ridotta alla consultazione di biblioteche on line che mettono a disposizione  (per un periodo di tempo determinato) il contenuto digitalizzato di giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici.

 

La risoluzione chiarisce, in particolare, che i servizi aggiuntivi come le ricerche, l’inserimento di commenti, la stampa, che normalmente sono offerti gratuitamente dalle banche dati on line, non costituiscono un valore aggiunto dal punto di vista del consumatore. Del resto, tali funzionalità sono offerte gratuitamente agli utenti, a prescindere dalla sottoscrizione del contratto di abbonamento e possono essere fruite anche tramite altri comuni motori di ricerca.

 

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Antonino Iacono
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