Giovedì 16 giugno è l’ultimo giorno utile per pagare, senza sanzioni e interessi, la prima rata dell’Imu e della Tasi per il 2016, la cui determinazione deve avvenire in base alle aliquote e alle detrazioni in vigore per l’anno 2015. La disciplina dei due tributi locali presenta molte novità normative, arrivate con l’ultima legge di stabilità. La più importante è rappresentata dall’esclusione dalla Tasi dell’abitazione principale, tranne nei casi in cui la stessa risulti accatastata in una delle categorie A/1, A/8 e A/9 (in buona sostanza, le stesse regole già applicate per l’Imu). Per abitazione principale, sia ai fini Imu che Tasi, si intende l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica.
Da quest’anno, inoltre, la Tasi non è più dovuta neanche dall’occupante (inquilino o comodatario) in riferimento all’immobile preso in affitto o ricevuto in uso gratuito e destinato a propria abitazione principale. Per tale unità, l’imposta è dovuta solo dal possessore nella misura percentuale (tra il 70 e il 90%) stabilita dal regolamento comunale per l’anno 2015 oppure, in assenza di specifica disposizione, nella misura del 90 per cento.
Sono assimilate all’abitazione principale e, quindi, non sono più soggette né a Imu né a Tasi, sempre che si tratti di abitazioni classificate in categorie catastali diverse da quelle “di lusso”:
Il beneficio, che è fruibile sin dalla prima rata 2016, spetta se:
La riduzione è applicabile anche nel caso in cui il comodante, oltre all’appartamento concesso in uso al genitore/figlio, possieda nello stesso comune un solo altro immobile – sempre non “di lusso” – adibito a propria abitazione principale.
Sempre a decorrere dall’anno 2016, un trattamento di favore è riservato anche agli immobili affittati a canone concordato: sia l’Imu che la Tasi sono ridotte del 25 per cento. In pratica, entro il 16 giugno, deve essere versata la metà dell’imposta determinata in base all’aliquota stabilita per il 2015 e ridotta del 25 per cento. La fruizione dell’agevolazione andrà segnalata nella dichiarazione Imu, valida anche ai fini Tasi, che deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo (quindi, entro il 30 giugno 2017 da parte di chi applica la riduzione nel 2016).
Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate