L’atto di citazione individua chiaramente il danno erariale in termini di differenza fra l’importo che l’Azienda avrebbe potuto conseguire attraverso l’affidamento in concessione dei locali per la prestazione del servizio mediante gara a evidenza pubblica (importo a sua volta calcolato in termini di base d’asta sui ricavi in precedenza maturati dalla Cooperativa San Luca) e quanto effettivamente percepito dalla stessa Azienda in conseguenza della locazione.
Secondo la più recente giurisprudenza amministrativa, maturata in particolare in tema di oneri di urbanizzazione, la quale ha posto in evidenza che “la struttura ospedaliera comprendente spazi commerciali interni, di differente destinazione (parafarmacia, bancoposta, edicola, centro di fisioterapia/palestra, fioraio, merceria, bar, self service e parrucchiere) costituisce opera pubblica (…), né rileva in senso contrario la presenza degli spazi commerciali, i quali vanno contestualizzati al luogo (sede di ospedale) e al prevalente interesse pubblico diretto a consentire, anche per il tramite di detti esercizi, un più facile e immediato accesso al servizio sanitario. Infatti, detti esercizi sono orientati nei confronti di una ben determinata utenza che frequenta la struttura ospedaliera. Ne consegue che la natura ‘commerciale’ di dette attività risulta stemperata dalle esigenze dei fruitori della struttura ospedaliera, dovendo considerarsi dirimente che dette attività sono destinate a favore di una determinata utenza che, altrimenti, ne sarebbe priva” (TAR Toscana, 20.12.2016, n. 1827).
In allegato il testo completo della Sentenza.