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Bilancio enti locali semplificato, ma non per tutti i Comuni

lentepubblica.it • 12 Settembre 2023

bilancio-enti-locali-semplificato-comuniAll’interno della procedura relativa al bilancio per gli enti locali è previsto un meccanismo semplificato per alcune tipologie di Comuni: scopriamone di più.


Si ricorda che il bilancio degli enti locali è un documento contabile di previsione oppure consolidato con scadenza annuale, indicante le entrate e le uscite dell’amministrazione locale, relative ad un determinato periodo di tempo.

In esso si rispecchiano le scelte della finanza pubblica relative ai bisogni della collettività, alle priorità dei diversi obiettivi preposti, la pressione fiscale a carico dei contribuenti e così via.

L’approvazione del bilancio diventa dunque un atto giuridico di autorizzazione, senza o contro il quale gli organi dell’Ente locale non possono gestire la spesa pubblica né riscuotere le entrate. Gli stanziamenti del bilancio segnano giuridicamente il limite entro cui deve svolgersi la gestione amministrativa: il bilancio vincola alla sua osservanza l’attività della pubblica amministrazione.

Bilancio enti locali semplificato, ma non per tutti i Comuni

La semplificazione della procedura è prevista per i Comuni che presentano, al momento dell’iter di predisposizione del bilancio, meno di 50 dipendenti.

Per le amministrazioni con processo di bilancio semplificato, la prima scadenza di predisposizione del bilancio tecnico è fissata per il 30 settembre.

Il responsabile del servizio finanziario, una volta predisposto il bilancio di previsione, lo trasmette alla giunta e al segretario comunale, insieme alla documentazione di natura contabile necessaria per l’elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 20 ottobre, il responsabile del servizio finanziario verifica le previsioni, le riporta nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all’organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell’Organo di revisione).

Entro il 15 novembre di ogni anno, come da attuazione dell’articolo 174 del Tuel, l’organo esecutivo definisce lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all’organo consiliare insieme agli allegati.

L’approvazione definitiva del bilancio è fissata entro il 31 dicembre.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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