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Bonus Investimenti: tutti i punti deboli sotto la lente d’ingrandimento

lentepubblica.it • 27 Agosto 2014

Il Bonus investimenti previsto dal Dl Competitività per agevolare l’acquisto di impianti e macchinari presenta dei punti deboli che potrebbero rendere il suo raggio d’azione troppo limitato. Sono infatti stati introdotti troppi vincoli e limitazioni, un meccanismo per accedere al credito d’imposta previsto piuttosto complicato.

Bonus Investimenti

Il Bonus Investimenti del nuovo Decreto Sviluppo, lo ricordiamo, consiste in un credito d’imposta (pari al 15% delle speseeffettuate fino al 30 giugno 2015) concesso a tutte le imprese che effettuano investimenti in macchinari e beni strumentali indicati nella categoria 28 della tabella Ateco 2007. Il Bonus riguarda però solo l’importo che eccede la media dell’ultimo quinquennio (si calcola all’eccedenza del costo sostenuto nel periodo agevolato in eccesso rispetto alla media degli investimenti di beni analoghi sostenuti nei cinque esercizi precedenti, escludendo quello con importo più elevato).

Soggetti beneficiari

In più l’incentivo riguarda solo i titolari di reddito d’impresaditte individuali, società di persone, società di capitali, cooperative e in teoria anche gli enti no profit nel caso in cui esercitino anche solo marginalmente un’attività di impresa.

Beni acquistati

Per quanto riguarda i limiti imposti alla tipologia di bene acquistato, oltre a dover rientrare tra quelli presenti nella categoria 28 della tabella Ateco 2007 i beni agevolati dovranno essere nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia (restano esclusi beni immobili e immateriali) e di valore unitario non inferiore a 10.000 euro, rimangono quindi esclusi i beni di minor valore. Il calcolo del valore del bene acquistato si complica nel caso in cui i singoli componenti dello stesso vengano comprati in tempi diversi ed il valore di ciascuno di essi sia inferiore alla soglia prevista. Il valore dei singoli componenti del macchinario acquistati singolarmente deve essere sommato solo nel caso in cui gli stessi non siano utilizzabili autonomamente l’uno dall’altro.

Un ulteriore vincolo alla fruizione dell’agevolazione prevede che questa spetti solo a condizione che i beni non siano ceduti o destinati a finalità extraimprenditoriali prima del secondo esercizio successivo all’acquisto. Inoltre per gli acquisti effettuati fra il 2014 e il 2019 i beni non devono essere trasferiti entro il termine per gli accertamenti ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione del modello UNICO.

 

FONTE: PMI (www.pmi.it)

AUTORE: Alessandro Vinciarelli

 

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