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Corte di Cassazione: gli indizi semplici, ma inequivocabili, che caratterizzano le false fatturazioni

lentepubblica.it • 11 Marzo 2015

Il contribuente può però controbattere alla pretesa dell’ufficio dimostrando che le operazioni non sono inventate e che, quindi, le relative spese sono inerenti e deducibili.

La sezione tributaria della Cassazione, con la sentenza 2935 del 13 febbraio 2015, nel ribadire che la prova del diritto alla deduzione dei costi è a carico del contribuente, specifica che il Fisco può utilizzare presunzioni semplici, sia per disconoscere l’attendibilità delle fatture sia per contestare l’esistenza stessa delle operazioni fatturate.

I fatti in causa
La vertenza concerneva un avviso di accertamento emesso da un ufficio delle Entrate, a carico di una Srl, con il quale venivano recuperati a tassazione costi per operazioni ritenute inesistenti, oltre ad altre spese considerate non inerenti, ai fini dell’imposizione indiretta e diretta.

La Ctp di Roma, nell’accogliere pressoché integralmente il ricorso della contribuente, assumeva come “vere e reali” le operazioni, per la cui ritenuta inesistenza l’Agenzia delle Entrate aveva, invece, recuperato a tassazione gli importi contestati; d’altro canto, il Collegio di maggiore prossimità confermava la pretesa impositiva per una parte dei costi considerati indeducibili.

Nel giudizio di appello, avanti la Ctr del Lazio, proposto in via principale dalla società e in via incidentale dall’ufficio, i giudici regionali respingevano entrambi i gravami, affermando che “l’onere della prova dell’inesistenza delle operazioni, quando suffragate da fatture, come avvenuto nella specie, doveva intendersi a carico dell’Amministrazione, che peraltro non poteva pretendere di averlo assolto mediante l’allegazione di semplici indizi”, anche alla luce dell’assoluzione in sede penale del legale rappresentante della società, per i medesimi fatti contestati.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate
Ricorreva per cassazione l’ufficio, affidando l’impugnazione a tre motivi di diritto, il primo dei quali è ai nostri fini rilevante.
Il ricorso di legittimità, infatti, si basava sulla ritenuta violazione e falsa applicazione degli articoli 39, comma 1, lettera d) del Dpr 600/73, e 54 del Dpr 633/72, in relazione agli articoli 2697 e 2729 del codice civile.
In sostanza, l’Agenzia riteneva che la prova dell’indeducibilità dei costi dovesse esser sopportata dal contribuente e che – qualora questi producesse fatture – all’ufficio non fosse preclusa la prova della falsità del documento e dell’inesistenza dell’operazione anche a mezzo di presunzioni semplici.

Le motivazioni della sentenza
La Cassazione accoglie il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova del diritto alla deduzione dei costi è a carico del contribuente, in virtù sia del principio dispositivo dell’articolo 2697 cc (ossia, in sintesi: chi afferma un fatto costitutivo di un diritto, lo deve provare) sia del criterio di vicinanza della prova.

La Corte aggiunge che, certamente, il contribuente può assolvere tale onere dimostrativo tramite produzione di fatture, ma è altrettanto possibile che il Fisco possa fornire prova dell’inattendibilità dei medesimi documenti (nonché dell’avvenuta operazione nel suo complesso) mediante presunzioni semplici.

Nello specifico, gli “indizi”, ossia i fatti secondari indicati dall’Agenzia, consistenti in annotazioni sulla scheda contabile della società, sono stati ritenuti dalla Corte idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni in parola e, di conseguenza, l’indeducibilità dei costi indicati.

A parere della giudici di legittimità, infatti, qualora l’Amministrazione finanziaria fornisca elementi di prova atti ad affermare la falsità di fatture, in quanto emesse per operazioni inesistenti, e il contribuente offra (ad esempio, anche attraverso la produzione di un giudicato penale) validi indizi in senso contrario o quanto meno nel senso della effettiva realizzazione delle operazioni commerciali, anche se con riferimento a soggetti non correttamente identificati, “il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l’esistenza o meno di operazioni fatturate e dedotte”.

Brevi osservazioni
In sostanza, conferire al giudice il potere di valutare il quadro probatorio emerso dagli atti e non inibire al Fisco la possibilità di utilizzare presunzioni, si inserisce in una corretta ottica di riparto dell’onere probatorio, alla luce dei principi processuali di riferimento.

In ultima analisi, l’amministrazione non può limitarsi a una generale e apodittica non accettazione della documentazione del contribuente, essendo suo onere quello di indicare specificamente gli elementi, anche indiziari, sui quali si fonda la contestazione e il giudice di merito deve prendere in considerazione tali elementi, senza limitarsi a dichiarare che essi esistono e sono tali da dimostrare la falsità delle fatture (in questi termini, cfr Cassazione, sentenza 21953/2007).

Essenziale, in definitiva, è che gli elementi indiziari di riferimento – evidenziati dall’ufficio – siano idonei a dimostrare in modo sufficientemente certo l’inesistenza delle operazioni: a fronte di tali rilievi, spetta al contribuente introdurre elementi di senso contrario che, viceversa, dimostrino la realtà delle operazioni.

 

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Martino Verrengia

 

 

 

false fatturazioni

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