Sono conseguenti al nuovo metodo di restituzione delle maggiori imposte versate e degli importi a credito risultanti dai prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.
Sulla scia del “decreto semplificazioni” arrivano, con la risoluzione 13/E del 10 febbraio 2015, undici nuovi codici tributo destinati ai sostituti d’imposta. I primi tre servono per compensare, tramite il modello F24, le somme rimborsate a dipendenti e pensionati sulla base dei prospetti di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e dei risultati contabili trasmessi da Caf e professionisti abilitati (in pratica, le somme a rimborso emergenti dai 730); i successivi cinque, invece, vanno utilizzati per recuperare, sempre con l’F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza, infine, gli ultimi tre per compensare crediti riconosciuti dai sostituti stessi.
Per compensare i rimborsi corrisposti
L’articolo 15, comma 1, lettera a), del Dlgs 175/2014, stabilisce che i sostituti d’imposta, dall’1 gennaio 2015, nel mese successivo a quello in cui hanno operato il rimborso d’imposta al sostituito, recuperano il relativo importo, esclusivamente mediante compensazione, attraverso il modello F24.
Ecco, quindi, confezionati, tre codici su misura:
Nel dettaglio, detto che l’“anno di riferimento” è quello cui si riferiscono le somme rimborsate, i nuovi codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
Di conseguenza, chiarisce la risoluzione, non sono più utilizzabili a credito, ma riportabili soltanto in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, i codici:
Per recuperare le eccedenze versate
Invece, per compensare tramite F24 (come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b) del Dlgs 175/2014) le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, questi i nuovi codici tributo:
Per quanto riguarda la compilazione dell’F24, l’“anno di riferimento” è quello cui si riferisce il versamento in eccesso, mentre i codici tributo devono essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”:
Anche in questo caso, le nuove codifiche prendono “parzialmente” il posto di altre; così, non sono più utilizzabili a credito e possono essere indicati soltanto nella colonna “importi a debito versati” i codici tributo: “1102”, “1103”, “1680″, “1706”, “1707, “1710”, “1711” “1713”, “3802, “3848”, “8111, “8112”.
Per compensare i crediti riconosciuti
Questi, infine, i codici tributo per consentire di compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3, Tuir), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir) e il credito d’imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997): nell’ordine, “1632”, “1633” e “1634”.
Vanno indicati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel campo “anno di riferimento”, va quello d’imposta cui si riferisce il credito.
Calma piatta per altri codici
La risoluzione precisa poi che non perdono le loro funzioni i codici tributo:
E per finire…
Le nuove modalità di recupero e i relativi nuovi codici tributo riguardano anche i sostituti d’imposta tenuti ad avvalersi del modello “F24 Enti pubblici” (vedi circolare 20/2001).
Confermato poi, per quanto riguarda la decorrenza, quanto precisato dalla circolare 31/2014 e cioè che le nuove modalità di compensazione vanno applicate dall’1 gennaio 2015, con esclusione delle compensazioni riferite a operazioni di compentenza dell’anno d’imposta 2014, per le quali rimangono valide le precedenti procedure.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Anna Maria Badiali
Fonte: