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Tutte le FAQ riguardanti le centrali uniche di committenza per i Comuni

lentepubblica.it • 20 Agosto 2014

SEZIONE I – CHIARIMENTI NORMATIVI

Domanda: Dopo il dl 66/2014 quali comuni sono obbligati a fare ricorso alla centrale di committenza?
Risposta: Ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006, riformulato dall’art. 9 del DL n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014 sono soggetti all’obbligo di ricorso alla centralizzazione tutti i Comuni non capoluogo e non più soltanto i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Per ottemperare all’obbligo i Comuni possono procedere a espletare le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi «nell’ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province». Limitatamente all’acquisizione di beni e servizi gli stessi Comuni possono fare ricorso agli «strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento».

Domanda: Quali sono le centrali di committenza?
Risposta: Ai sensi dell’art. 3, comma 34 del D.Lgs. n. 163/2006 la Centrale di Committenza è un’amministrazione aggiudicatrice che «acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori». La nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE all’art. 2, paragrafo 1, punto 16 precisa inoltre che la Centrale può anche fornire servizi di committenza ausiliaria. Pertanto possono rivestire tale ruolo, in via diretta o più verosimilmente tramite proprie strutture appositamente costituite, «lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni costituite da uno o più di tali autorità o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico».

Domanda: In cosa consistono i servizi di committenza ausiliaria?
Risposta: I servizi di committenza ausiliaria, consistono nella prestazione di supporto alle procedure di gara mediante a) uso della piattaforma telematica, b) consulenza e supporto alla procedura gestita dall’Ente, c) espletamento della procedura in nome e per conto dell’Ente (art. 1, paragrafo 1, punto 15 della Direttiva 2014/24/UE). L’art. 37, paragrafo 4 della Direttiva 2014/24/UE prevede che, in deroga alle procedure ordinarie per l’affidamento di servizi, la Centrale di Committenza possa fornire tali servizi di committenza ausiliaria mediante affidamento diretto da parte degli aderenti all’attività di centralizzazione della committenza.

Domanda: Quali sono i soggetti aggregatori?
Risposta: L’art. 9 del DL n. 66/2014 (convertito in legge n. 89/2014) prevede l’istituzione presso l’ANAC dell’Elenco dei Soggetti Aggregatori, cui fanno parte CONSIP, una Centrale di Acquisto per ogni Regione e altre Centrali di Committenza il cui ambito sia ritenuto ottimale ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della domanda. Pertanto per quanto riguarda i requisiti di Soggetto Aggregatore, si precisa che si è in attesa che venga emanato il DPCM attuativo e istituito l’elenco presso l’ANAC con le modalità di iscrizione per le Centrali di Committenza che sono in possesso dei requisiti richiesti. La diffusione territoriale di ASMECOMM rende la stessa, al momento, la Centrale di Committenza con l’ambito più ampio tra quelle costituite ai sensi dell’art. 33, comma 3-bis.

Domanda: Esiste un elenco ufficiale delle centrali di committenza?
Risposta: No. Mentre per i Soggetti Aggregatori è prevista l’istituzione di un apposito Elenco presso l’ANAC, per le Centrali di Committenza non esiste alcun Elenco ufficiale, salvo l’iscrizione come Stazione Appaltante presso l’ANAC (già AVCP). Pertanto per verificare la sussistenza dei requisiti secondo la normativa vigente le Centrali di Committenza  ai sensi dell’art. 3, comma 34, D.Lgs. n. 163/2006 possono essere costituite dallo Stato (art. 26, legge n. 488/1999), dalle Regioni (art.1, comma 455, legge n. 296/2006), ovvero dagli Enti locali anche associandosi o consorziandosi  (art. 1, comma 158, legge n. 266/2005 e art. 33, D.Lgs. n. 163/2006).

Domanda: Qual è la natura dell’accordo consortile?
Risposta: La natura consortile dell’adesione è rispondente alla lettera dell’art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. Tale disposizione normativa è cosa diversa sia dalla previsione dell’art. 31 TUEL inapplicabile in quanto i Consorzi di funzioni sono stati aboliti ai sensi della legge Finanziaria 2010 (art. 3, comma 186 – Legge 23 dicembre 2009, n. 191), sia dal riferimento all’art. 30 TUEL «in quanto la disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di coordinamento di funzioni e servizi pubblici come indicato dal primo comma del medesimo. Nel nostro caso si è di fronte, invece, ad un accordo negoziale avente causa pubblicistica» (Corte dei conti – src LIGURIA n. 44 /2013). Secondo il dettato della norma del Codice, i Comuni possono adempiere all’obbligo di ricorso ad una Centrale di Committenza «costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici» . Nel caso della Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE scarl, la stessa è stata promossa dall’associazione ASMEL per espletare i servizi a favore dei propri soci «avvalendosi dei competenti uffici».

 

SEZIONE II – MODALITÀ OPERATIVE DI FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE CONSORTILE ASMEL

Domanda: Chi è il referente al quale rivolgersi per concordare le modalità  di gara?
Risposta: Rivolgendosi al Numero Verde 800165654 oppure scrivendo alla casella mail  posta@asmel.eu, il contatto sarà inoltrato all’incaricato più indicato a rispondere alla tipologia di richiesta.

Domanda: Come si avvia una nuova procedura di gara?
Risposta: Il RUP procede all’invio della “Scheda Gara” mediante la piattaforma ASMECOMM – SEZIONE ADERENTI. La segnalazione viene presa in carico dagli uffici della Centrale per avviare l’istruttoria e supportare il RUP nella preparazione degli atti di gara che andranno approvati dall’Ente con apposita determina a contrarre di indizione della procedura di gara.

Domanda: Chi fa la gara?
Risposta: Titolare della procedura resta il Comune che affida alla Centrale consortile il compito di adempiere alla procedura di gara.

Domanda: Chi presiede la gara?
Risposta: Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, la gara è presieduta dal RUP del Comune, indicato nella determina a contrarre, con l’assistenza procedurale della Centrale.

Domanda: Chi fa le pubblicazioni?
Risposta: La Centrale fornisce al RUP supporto per l’acquisizione dei preventivi sia per la pubblicità legale che informativa. Il RUP procede alla formalizzaione dell’ordinativo.

Domanda: Dove si fanno le gare?
Risposta: Grazie all’uso della piattaforma ASMECOMM, le attività della Centrale sono svolte presso le sedi operative, per quanto riguarda la gestione degli adempimenti e dell’attività istruttoria e procedurale di ciascun procedimento ad essa assegnato, mentre le fasi della procedura possono essere gestite da ciascun Ente aderente, di volta in volta, secondo le proprie esigenze nelle seguenti modalità:

>> dalla postazione del RUP del Comune per tutte le procedure espletate in modalità telematica sul portale www.asmecomm.it;
>> presso la sede operativa della Centrale di Committenza per la consegna ed apertura delle offerte e per i lavori della commissione di gara;
>> presso la sede municipale del singolo Comune aderente che ha indetto la procedura, dove la Centrale di Committenza  si può domiciliare per la singola procedura, per la consegna ed apertura delle offerte e per i lavori della commissione di gara.

In questo modo, ciascun Ente aderente riceve dalla Centrale un servizio pieno e “domiciliare”, per nulla differente rispetto a quello riservato alla richiamata sede provinciale.

Domanda: A chi vengono inviate le offerte?
Risposta: A seconda della modalità prescelta e delle disposizioni inserite nella determina a contrarre: in modalità telematica sarà inviata sul portale dedicato, accessibile direttamente dal RUP tramite apposito account personale; in modalità tradizionale o mista: presso la sede legale, la sede amministrativa o la sede territoriale di ASMEL CONSORTILE scarl (quest’ultima può essere anche lo stesso Comune aderente, presso cui la Centrale si può domiciliare per l’espletamento della gara).

Domanda: Chi richiede il CIG all’ANAC?
Risposta: Il CIG è richiesto sempre dall’Ente che in quanto Stazione Appaltante opera direttamente con l’ANAC (già AVCP). Ciascun RUP avrà invece un proprio profilo per operare sulla piattaforma ASMECOMM e seguire e/o operare nelle procedure di gara. Per quanto riguarda invece gli accordi quadro, oltre al CIG della gara richiesto dalla Centrale, ciascun contratto avrà poi un proprio CIG derivato, riferito al singolo Comune.

 

FONTE: ASMECOMM – Sistema di Committenza Pubblica

 

centrale unica

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