lentepubblica


Contenzioso tributario: abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione

lentepubblica.it • 8 Febbraio 2024

contenziosi-tributari-vince-fiscoIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato una significativa riforma nel panorama del contenzioso tributario, con l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione. Ecco le novità.


Questa importante modifica è stata introdotta dall’articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, ed è entrata in vigore a partire dallo scorso 4 gennaio 2024.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha chiarito che per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, rimarrà in vigore la procedura di reclamo, consentendo alle parti di stipulare una mediazione, con la possibilità di un accoglimento totale o parziale del reclamo, evitando così il deposito del ricorso.

Che cos’era il reclamo-mediazione?

L’istituto del reclamo-mediazione, disciplinato dall’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, era una procedura nel contesto del contenzioso tributario in Italia.

Questa procedura si inseriva nel contesto dei contenziosi tributari come una fase preliminare di risoluzione delle controversie tra il contribuente e l’ente impositore ed era pensata per agevolare una soluzione conciliativa prima di procedere con l’avvio di un ricorso giurisdizionale formale.

Quando un contribuente riteneva di essere stato oggetto di un’accertamento fiscale ingiusto, poteva pertanto utilizzare l’istituto del reclamo-mediazione.

La mediazione offriva un’occasione per le parti coinvolte (contribuente e ente impositore) di discutere e concordare su una soluzione senza dover ricorrere a un processo giurisdizionale completo.

Com’era la prassi prima di questa modifica?

Prima dell’abrogazione, il contribuente poteva notificare un reclamo entro sessanta giorni, avviando così un riesame dell’atto impositivo.

Durante questo processo, era possibile proporre una mediazione per risolvere le controversie, valutando la possibilità di un accordo. Se raggiunto un accordo, doveva essere pagata la prima rata entro novanta giorni dalla notifica del ricorso.

Nel caso di esito negativo, il contribuente doveva depositare il ricorso entro trenta giorni, ma non prima di novanta giorni dalla notifica.

Contenzioso tributario: abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ulteriormente chiarito i dettagli di questa riforma attraverso un comunicato stampa rilasciato il 22 gennaio.

L’abrogazione, in vigore dal 4 gennaio 2024, ha eliminato questa procedura per i ricorsi tributari di valore fino a 50.000 euro notificati dopo tale data.

La portata di questa riforma si estende infatti ai ricorsi tributari fino a questa soglia, notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dalla suddetta data. Per i ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024, invece, continueranno ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis del decreto legislativo n. 546/92, in vigore fino a tale data.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments