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Contributi alle Fusioni di Comuni, i nuovi criteri per la ripartizione

lentepubblica.it • 18 Maggio 2018

contributi-fusioni-comuniContributi alle fusioni di Comuni, varati nuovi criteri e termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi straordinari per il 2018 destinati ai nuovi Comuni nati da fusioni.


La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di contributo di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità.

 

Fusioni di Comuni: crescono al Nord, al Sud aumentano invece le scissioni.

 

Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

 

Ai fini dell’attribuzione del contributo erariale in argomento, le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all’adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale della finanza locale – Piazza del Viminale l, 00184 Roma – Ufficio Sportello Unioni, all’indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

 

Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell’interno , il contributo erariale decennale è attributo:

 

  • nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell’interno nel mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
  • dall’anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell’interno successivamente al mese di gennaio, da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda;
  • dall’anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell’interno in qualsiasi mese dell’anno, da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall’anno successivo o seguenti.

 

In allegato il decreto del Ministero dell’Interno.

 

 

Fonte: Ministero dell'Interno
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