lentepubblica


Diritto al contributo: decade in caso di omessa comunicazione al Fisco?

lentepubblica.it • 12 Ottobre 2015

comunicazione, fisco 6Se non si informa l’Agenzia delle Entrate, con le modalità e nei tempi previsti, di aver effettivamente eseguito il programma pubblicitario per il quale è stata fatta domanda di contributo (nella specie, le agevolazioni in specifiche aree territoriali sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 13, della legge 289/2002), è inutile reclamare: per l’ufficio, la campagna non è mai stata effettuata.

 

C’è decadenza dal bonus se non è stato presentato l’apposito modello per segnalare l’avvenuta realizzazione degli investimenti cui è subordinato il diritto al credito d’imposta.

 

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 18918 del 24 settembre 2015.

 

Dati del processo

 

In riforma della sentenza di primo grado, la Commissione regionale ha negato alla società contribuente il diritto al contributo previsto (sotto forma di credito d’imposta), per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali, dall’articolo 61, comma 13, della legge 289/2002, a causa della mancata trasmissione della comunicazione relativa alla realizzazione degli investimenti (modello Ricap).

 

A tal fine, il giudice d’appello ha ritenuto che la trasmissione del modello consente di controllare che il contributo attribuito – finalizzato agli investimenti previsti – sia stato utilizzato in conformità ai regolamenti comunitari e che non sia ravvisabile alcuna violazione della gerarchia delle fonti, in quanto il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, emesso sulla base della delibera del Cipe 53/2003, si limita a intervenire su aspetti tecnici e operativi e non si pone in contrasto con la previsione legislativa.

 

Nel ricorrere per cassazione, la soccombente ha contestato che possa essere decretata la decadenza dallo specifico contributo per effetto della mancata comunicazione, entro un termine determinato, dell’avvenuta realizzazione del programma pubblicitario nel periodo d’imposta cui si riferisce la domanda, trattandosi di ipotesi di decadenza non prevista dalla norma, ma soltanto dalla delibera Cipe 53/2003.

 

Motivi della decisione

 

La tesi della società non ha convito la sezione tributaria che, con la sentenza 18918/2015, ha respinto il ricorso, stabilendo il principio di diritto secondo cui, in tema di investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree territoriali, decade dal beneficio – di cui all’articolo 61, comma 13, della legge 289/2002, come definito, quanto alla disciplina di dettaglio, dalla delibera del Cipe 53/2003 – il contribuente che, nel termine previsto da quest’ultima disposizione, ometta di trasmettere, per via telematica al Centro operativo di Pescara, il modello Ricap per la comunicazione relativa all’avvenuta realizzazione del programma di investimento.

 

In relazione alla concessione di agevolazioni per investimenti in campagne pubblicitarie localizzate, la Corte suprema afferma nel merito che la decadenza per la mancata comunicazione di dati relativi all’utilizzazione del contributo de quo è prevista dal comma 13 dell’articolo 61 della legge 289/2002, e legittimamente disciplinata dalla delibera del Cipe 53/2003, istituto delegato dal legislatore alla regolamentazione delle modalità di corretta presentazione delle istanze.

 

La soluzione ermeneutica sull’individuazione di “una scelta legislativa di attribuzione di potestà normativa funzionalmente consentita e ammessa in quanto diretta a fornire la necessaria strumentazione operativa alla legge, la quale, in quanto norma primaria, necessita di ulteriore specificazione di dettagli”, è stata già fatta propria dalla Cassazione (cfr decisione 5348/2014, conforme Ctr Pescara 7/2008), individuando la delega nella previsione del detto articolo 61, comma 13, per il quale il contribuente decade dal contributo qualora la realizzazione del programma di investimento non risulti effettuata nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda.

 

In definitiva, pur in mancanza di espressa delega legislativa a favore dell’emanazione di normativa secondaria, il giudice di legittimità ha rilevato che il comma 13, nel disporre che i contribuenti “devono produrre istanza all’Agenzia delle Entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il suo eventuale accoglimento secondo l’ordine cronologico delle domande pervenute”, ha implicitamente delegato l’emanazione delle norme necessarie.

 

Ne consegue, secondo le motivazioni della sentenza, che il Cipe non ha previsto una decadenza non disposta dalla legge, ma si è limitato a realizzare la previsione normativa, specificando le modalità attraverso cui il suddetto dato (realizzazione del programma nell’esercizio di imposta cui si riferisce la domanda) deve essere portato a conoscenza dell’Agenzia delle Entrate, in quanto rilevante ai fini dell’utilizzo del beneficio fiscale.

 

Peraltro, il modello Unico società di capitali contiene l’apposito quadro RU per elencare le diverse tipologie di crediti d’imposta che le società possono vantare nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Questo importo, unitamente agli altri crediti maturati, deve essere indicato nel rigo “credito d’imposta spettante nel periodo”.

 

Qualora la tipologia del credito ricevuto non fosse presente nel quadro RU, i relativi dati devono essere indicati nella sezione “Altri crediti d’imposta” (attuale RU407, già RU108). Nel caso di specie, nessuna trasmissione in via telematica è stata effettuata al Centro operativo di Pescara per l’avvenuta realizzazione della campagna, per cui la società è “inesorabilmente” decaduta dal relativo diritto al credito.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate - articolo di Salvatore Servidio
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments