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Deducibilità IMU su immobili strumentali nel 2019: cambia la percentuale

lentepubblica.it • 7 Gennaio 2019

deducibilita-imu-immobili-strumentali-2019Deducibilità IMU su immobili strumentali nel 2019: tra le modifiche più rilevanti si trova il cambio di percentuale sulle agevolazioni possibili. Scopriamone di più.


Fino al 2012 l’articolo 14 del Dlgs 23/2011 prevedeva l’integrale indeducibilità dell’Imu dalle imposte sui redditi e dall’Irap. La legge di Stabilità 2014 ha previsto la deducibilità parziale al 20% (30% per il periodo d’imposta 2013) dalle sole imposte sui redditi e relativamente agli immobili strumentali.

 

Sino al 2018, invece, la soglia al 20% come avvenuto dal 2014. Cosa cambia invece da quest’anno?

 

Deducibilità IMU su immobili strumentali nel 2019

 

Dal 20% al 40% la deducibilità relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni. Resta invece immutata l’indeducibilità della stessa imposta ai fini IRAP.

 

La deducibilità riguarda quanto pagato dalle imprese e dai professionisti sugli immobili strumentali all’attività per:

 

  • IMU (Imposta Municipale Unica)
  • IMI  (Imposta municipale immobiliare stabilita dalla Provincia Autonoma di Bolzano)
  • IMIS ( Imposta Immobiliare Semplice, stabilita dalla provincia autonoma di Trento)

 

La legge n. 147/2013 prevede che per beneficiare dell’agevolazione tributaria in esame, è necessario che i fabbricati abbiano natura strumentale. In merito, va ricordato che l’articolo 43, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), distingue gli immobili strumentali in due categorie:

 

  • per “natura”, cioè quegli immobili non suscettibili di diversa utilizzazione salvo radicali trasformazioni;
  • per “destinazione”, cioè quelli utilizzati in modo esclusivo per l’esercizio dell’attività da parte del possessore.

 

Sono esclusi dall’agevolazione:

 

  • gli immobili non strumentali (i cosiddetti immobili patrimonio) ai sensi dell’articolo 90 Tuir;
  • gli immobili oggetto dell’attività propria dell’impresa (cosiddetti immobili merce) a prescindere dalla natura degli stessi.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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