Nel 2014 ho percepito un reddito di 3.679 euro. Se dono 900 euro a favore di una Onlus e le deduco, ho un reddito inferiore a 2.840,51 euro. Mio marito può considerarmi a carico?
Anna Tondini
Il reddito complessivo delle persone fisiche è dato dalla somma dei diversi redditi percepiti nell’anno solare. La differenza fra il reddito complessivo e gli oneri deducibili è definita reddito imponibile. Le detrazioni di imposta per coniuge, figli e altri familiari a carico, però, fanno riferimento alla nozione di reddito complessivo e non a quella di reddito imponibile; spettano, infatti, nell’ipotesi in cui i familiari non dispongano di un reddito complessivo annuo superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, del Tuir). Nel limite è compreso anche il reddito dell’unità immobiliare adibita a abitazione principale e delle relative pertinenze, mentre non vanno conteggiati i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o a tassazione separata.
Alla categoria delle ONLUS appartengono, secondo l’art. 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, determinati enti di carattere privato, anche privi di personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi rispondono ai requisiti elencati nello stesso articolo. L’appartenenza a tale categoria attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali.
Le ONLUS non sono un nuovo tipo di soggetto giuridico, in aggiunta a quelli previsti dalle norme civilistico, ma una categoria nella quale sono fatti rientrare alcuni di essi per riservare loro un regime fiscale particolare in relazione allo scopo non lucrativo.
I soggetti che possono assumere la qualifica di ONLUS sono:
Non possono in ogni caso essere ONLUS:
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Gianfranco Mingione
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