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Nota di lettura IFEL sulle misure urgenti in materia di esenzione IMU

lentepubblica.it • 13 Marzo 2015

Pubblichiamo il testo a fronte con i commenti dell’Ifel all’AC 2915 di conversione del Decreto legge n.4 del 24 gennaio 2015 contenente “Misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga dei termini concernenti l’esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale”, con le modifiche apportate dal Senato della Repubblica.

Il decreto legge n.4/2015 interviene sulla disciplina IMU relativa ai terreni agricoli montani ridefinendo, già a partire dal 2014, i parametri precedentemente fissati con il decreto interministeriale del 28 novembre 2014. La principale novità del decreto riguarda l’abbandono del criterio dell’altimetria della sede municipale, quale parametro per l’identificazione dei Comuni montani, e la sua sostituzione con i caratteri di montanità del Comune adottati dall’ISTAT, come stabiliti ai sensi dell’art.1 della legge n.991 del 1952 .

In base al comma 1, a decorrere dall’anno 2015 sono esenti, in virtù dell’apposito elenco predisposto dall’ISTAT, i terreni agricoli e quelli non coltivati ubicati nei comuni classificati come totalmente montani, nonché i medesimi terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati – nel medesimo elenco redatto dall’ISTAT – come parzialmente montani.

In sede di esame parlamentare è stata poi introdotta l’esenzione anche per i terreni agricoli ubicati nelle isole minori. Il comma 2 chiarisce definitivamente che l’esenzione e la detrazione IMU si applicano ai terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche nel caso di concessione degli stessi terreni in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali.

Prima del chiarimento introdotto in sede di esame parlamentare, questo rappresentava uno dei temi maggiormente controversi nell’interpretazione delle nuove disposizioni del dl 4, riguardante proprio l’estensione dell’esenzione agli IAP e ai CD titolari di contratti di locazione o di comodato anche laddove la controparte non abbia i medesimi requisiti soggettivi per accedere all’esenzione.

Un primo chiarimento era stato fornito dalla Risoluzione n.2/DF del 3 febbraio 2015 del Mef che aveva adottato in proposito un’interpretazione restrittiva – che Ifel condivide – affermando che “per poter beneficiare dell’esenzione dall’IMU prevista dal comma 2 dell’articolo 1 del dl n.4 è indispensabile, in base al disposto di cui alla lett.b) e al comma 2 dell’art. 1, che il soggetto che concede il terreno in affitto o in comodato a un CD e IAP, iscritto nella previdenza agricola, abbia egli stesso la qualifica di CD o IAP, iscritto nella previdenza agricola”.

 

 

 

Consulta il documento completo: 2015_03_09_Nota_di_lettura_dl_4_con_modifiche_Senato

 

 

 

FONTE: IFEL – Fondazione ANCI

 

 

 

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